Cassazione Penale, Ordinanza n. 24976/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 16/09/2025. L'unico motivo dedotto lamentava il difetto di motivazione in relazione alla contestazione formulata ai sensi degli artt. 110, 628, comma terzo, n. 1, e 61, n. 7, c.p., sostenendo in sostanza che la motivazione della decisione di merito fosse carente o illogica. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era in realtà diretto a ottenere una rivalutazione delle prove e una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità, e non individuava specifici travisamenti di emergenze processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che i giudici di merito avevano già esposto in modo logico e coerente le ragioni della responsabilità e della sussistenza del reato contestato, e che il ricorso si limitava a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma concorsuale riferita alla contestazione del reato, ma non oggetto di specifica interpretazione autonoma nel provvedimento
richiamato quale base della contestazione del fatto di rapina aggravata, senza ulteriori precisazioni di merito nella decisione di legittimità
richiamato quale aggravante contestata, ma non sviluppato in modo autonomo dalla Corte di cassazione
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
utilizzato per ribadire che la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito né compiere un controllo di tenuta logica fondato su modelli argomentativi estranei alla sentenza impugnata
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre un vizio di motivazione che, in concreto, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio o nella prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non individua specifici travisamenti di emergenze processuali e si limita a contestare in modo generico l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito né verificare la decisione impugnata mediante raffronto con modelli argomentativi esterni alla motivazione concreta della sentenza.
- Quando la sentenza di merito espone in modo logicamente coerente le ragioni della responsabilità e della sussistenza del reato, una censura che non evidenzi reali vizi logici o giuridici è destinata all'inammissibilità.
Come è indicizzato
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