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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17052/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la decisione di merito avrebbe errato nel negare la particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale e omessa motivazione con riferimento agli artt. 81, comma 2, e 133 c.p., censurando il trattamento sanzionatorio e, in particolare, l'aumento per la continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non deducibili in sede di legittimità perché riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione non illogica e adeguata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione valorizza, da un lato, che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto riproponeva questioni già vagliate con riferimento all'offensività della condotta, ai futili motivi e ai precedenti dell'imputato; dall'altro, che la censura sul trattamento punitivo e sull'aumento per la continuazione investiva profili già sorretti da motivazione sufficiente e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non ammissibile perché le valutazioni di merito avevano già escluso la causa di non punibilità sulla base dell'offensività della condotta, dei futili motivi e dei precedenti dell'imputato.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La censura relativa all'aumento per la continuazione è stata ritenuta inerente al trattamento punitivo e sorretta da motivazione congrua in sede di merito.

  • art. 133 c.p.

    La deduzione sulla determinazione della pena è stata ritenuta infondata/inammissibile perché la sentenza impugnata aveva già dato adeguato conto dei criteri di commisurazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riprodurre argomenti già specificamente esaminati e disattesi dai giudici di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente e completa.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere legittimamente esclusa valorizzando elementi quali l'offensività della condotta, i futili motivi e i precedenti dell'imputato, se tali profili sono adeguatamente motivati dal giudice di merito.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, compreso l'aumento per continuazione, non sono accolte quando la sentenza di merito dia conto in modo sufficiente e non illogico dei criteri di commisurazione della pena.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoContinuazioneParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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