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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21703/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due soggetti condannati per furto in abitazione hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la decisione di primo grado. L'unico motivo dedotto denunciava la manifesta illogicità della motivazione nella valutazione delle risultanze probatorie. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e indeterminata, perché non accompagnata dall'indicazione specifica degli elementi posti a base del rilievo critico; in tal modo non era possibile per il giudice dell'impugnazione comprendere esattamente l'oggetto della doglianza ed esercitare il sindacato richiesto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla genericità del motivo, reputato privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché non consentiva di individuare i concreti rilievi mossi alla motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi posti a base della censura; la mera deduzione di illogicità della motivazione, senza concreti rilievi, rende il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura contro la motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica e intellegibile: è insufficiente una doglianza generica sulla illogicità della motivazione se non indica quali siano i dati probatori o argomentativi erroneamente valutati.
  • La mancanza di specificità del motivo impedisce al giudice di legittimità di individuare il thema decidendum dell'impugnazione e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La mera riproposizione in forma astratta di contestazioni sulla valutazione della prova non soddisfa l'onere di critica richiesto dall'art. 581 c.p.p. quando non si confronta puntualmente con la motivazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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