Cassazione Penale, Ordinanza n. 35699/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione già dichiarata dalla Corte d'appello, ribadendo che la persona offesa non ha legittimazione a proporre ricusazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (corte d'appello)
La controversia
La persona offesa in un procedimento penale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile, per una pluralità di ragioni, la sua istanza di ricusazione proposta nei confronti del G.I.P. del Tribunale di Milano. Il ricorso mirava a contestare la decisione di inammissibilità dell'istanza, sostenendo implicitamente la legittimazione della persona offesa a proporre ricusazione. La Corte di cassazione ha però richiamato il principio per cui la ricusazione può essere proposta solo dalle "parti" e che la persona offesa non rientra tra queste in senso tecnico; inoltre le norme sulla ricusazione, essendo eccezionali, non sono suscettibili di interpretazione estensiva.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in via equitativa.
norme sulla ricusazione
Sono norme di natura eccezionale e, come tali, non sono interpretate estensivamente; la legittimazione a proporre ricusazione spetta esclusivamente alle parti.
Massime di principio
- L'istanza di ricusazione nel processo penale è proponibile soltanto dai soggetti che rivestono formalmente la qualità di parte; la persona offesa, in quanto tale, non è legittimata a proporla.
- Le disposizioni in tema di ricusazione, essendo eccezionali, non possono essere applicate in via analogica o mediante interpretazione estensiva per ampliare la platea dei legittimati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata a favore della Cassa delle ammende.
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