Cassazione Penale, Sentenza n. 21464/2026 del 10/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Nullità del procedimento per mancata e irregolare notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del 18/11/2025: le ricerche effettuate per dichiarare l'impossibilità di notifica erano datate (verbale di vane ricerche del 12/06/2021 e nota della Questura di Napoli del 10/11/2023) e non aggiornate al momento della fissazione; inoltre il ricorrente aveva indicato domicilio a Napoli (Via Padre Ludovico da Casoria n.73) e risultavano elementi successivi (notifica del 30/08/2024 e sottoposizione alle prescrizioni per affidamento al lavoro dal 02/09/2024) che attestavano la reperibilità o comunque la necessità di ulteriori indagini. Si deduce violazione degli artt. 157, 178 lett. c), 179 cod. proc. pen. e del principio che le ricerche per la notifica devono essere reali e attuali.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. Motivo: il Tribunale aveva basato il rigetto sull'asserita irreperibilità del condannato utilizzando risultanze datate e senza eseguire indagini ulteriori nonostante risultassero atti successivi che indicavano l'effettiva esecuzione di un cumulo pena in regime di affidamento al lavoro dal 02/09/2024. La sentenza sottolinea l'applicazione dell'art. 677 comma 2-bis c.p.p. con richiamo alle disposizioni dell'art. 161 c.p.p. in tema di notificazioni.
Norme richiamate
Richiede che le ricerche per la notifica siano reali, attuali e riferite al momento della notifica; la Corte ha ritenuto che le ricerche usate dal Tribunale fossero datate e quindi insufficienti
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Norma menzionata tra quelle lamentate in ordine a nullità procedurali; la censura riguarda la regolarità delle notificazioni e del procedimento
Richiamata nella prospettazione del vizio procedurale; attiene alla disciplina delle nullità e delle formalità processuali rilevanti per la validità delle notifiche
art. 677 comma 2-bis cod. proc. pen.
Stabilisce che, nei procedimenti su misure alternative, si applicano le disposizioni dell'art. 161 c.p.p.; la Corte lo invoca per verificare la corretta esecuzione delle notifiche in caso di domicilio indicato o assente
Disciplina le modalità di notificazione; richiede che, in caso di inidoneità o mancata elezione di domicilio, la notifica sia eseguita mediante consegna al difensore; la Corte sottolinea l'obbligo di eseguire ricerche attuali e, se necessario, notificare al difensore
Citato in relazione alle misure richieste (sospensione ex art. 90 DPR 309/90) quale riferimento normativo al provvedimento alternativo contestato
Massime di principio
- Per dichiarare l'irreperibilità e procedere senza notifica è necessario documentare ricerche effettive, attuali e riferite al momento della notifica; rilievi datati non sono sufficienti.
- Se il difensore o l'interessato ha indicato un domicilio, il giudice deve verificare concretamente quella indicazione e, in caso di inidoneità o mancata elezione, applicare le modalità di notifica previste dall'art. 161 c.p.p. (anche tramite consegna al difensore).
- Eventuali atti successivi che attestino lo stato di esecuzione della pena (es. sottoposizione a misure alternative, notifiche più recenti) devono essere considerati prima di dichiarare l'impossibilità di rintracciare il condannato; la mancata considerazione può determinare l'annullamento del provvedimento.
- La contestazione di nullità per notifica irregolare è efficace se dimostra che la violazione ha inciso sul diritto di difesa o sul corretto esercizio del processo decisionale del giudice.
- In situazioni analoghe è opportuno produrre prova documentale aggiornata (notifiche recenti, registri U.E.P.E., verbali di sottoposizione a misure alternative) per confutare l'asserita irreperibilità e per costringere il giudice a compiere accertamenti ulteriori.
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