Cassazione Civile, Ordinanza n. 30931/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un pensionato aveva chiesto il ricalcolo della cosiddetta "quota B" del trattamento di quiescenza spettante, sostenendo che nel calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non dovesse applicarsi il limite massimo previsto per i lavoratori dello spettacolo dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. La corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo superato o tacitamente abrogato quel massimale per effetto della disciplina successiva relativa alla quota B. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il massimale pensionabile non fosse stato abrogato e restasse compatibile con la normativa sopravvenuta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha richiamato il proprio orientamento già consolidato secondo cui, per le pensioni di anzianità dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992, non devono essere considerate, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997. Tale limite non risulta abrogato né espressamente né per incompatibilità dalla normativa successiva. La sentenza di merito è stata quindi cassata e la causa rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
Fissa un limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo; il limite opera anche nella determinazione della quota B della pensione e non è stato abrogato dalla normativa successiva.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182 del 1997
Ha modificato la disciplina del massimale, senza eliminarne l'operatività.
Richiamato dal ricorrente come norma coinvolta nella disciplina sopravvenuta, ma non idonea ad abrogare il limite del massimale.
art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182 del 1997
Non determina l'abrogazione per incompatibilità del massimale pensionabile previsto dalla normativa previgente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto posta a fondamento del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale non viene meno per effetto delle successive modifiche normative sulla quota B, salvo una abrogazione espressa o una incompatibilità effettiva e insanabile.
- La determinazione della quota B della pensione deve avvenire nel rispetto del massimale giornaliero, con esclusione, dal computo della retribuzione pensionabile, della parte eccedente il limite legale.
- L'abrogazione tacita di una norma speciale non può essere desunta in modo automatico: occorre verificare se la disciplina successiva sia realmente incompatibile con quella previgente oppure se le due possano coesistere.
- Quando la Corte di cassazione abbia già espresso un orientamento consolidato su una questione identica, il giudice di merito che se ne discosti incorre in errore di diritto censurabile in cassazione.
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