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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30913/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo e dal successivo giudizio promosso da una cooperativa per ottenere l’accertamento negativo dell’obbligo di versare contributi alla gestione dei lavoratori dipendenti. In appello la domanda è stata rigettata: la Corte territoriale ha ritenuto dovuti i contributi perché la cooperativa, qualificata come cooperativa di lavoro, non aveva allegato né provato che i due soci avessero la qualità di titolari di impresa artigiana, né che esistessero genuini contratti di lavoro autonomo; inoltre tali profili non erano stati adeguatamente contrastati in primo grado e in appello. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto violazione di legge, sostenendo che gli artigiani possono riunirsi in cooperativa senza perdere la propria qualità anche se conferiscono l’impresa artigiana alla società cooperativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha osservato, in primo luogo, che la doglianza non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata; in secondo luogo, e soprattutto, ha rilevato che il nucleo della decisione di merito era fondato sul mancato assolvimento, da parte della ricorrente in un giudizio di accertamento negativo, degli oneri di allegazione e prova relativi sia all’affermazione positiva del diritto dei soci lavoratori artigiani all’iscrizione nella gestione artigiani, sia all’affermazione negativa dell’insussistenza dell’obbligo contributivo verso la gestione dei lavoratori dipendenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sono stati ravvisati i presupposti processuali per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

  • Cass., Sez. Un., n. 11353/2004

    richiamata a sostegno del principio per cui, nell’azione di accertamento negativo, la parte che agisce opponendosi al verbale ispettivo deve assolvere gli oneri di allegazione e prova sugli elementi costitutivi della pretesa azionata

Massime di principio

  • Nel giudizio di accertamento negativo promosso per contestare una pretesa contributiva, grava sull’attore l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della situazione dedotta a proprio favore e l’inesistenza dell’obbligo contributivo contestato.
  • La censura di legittimità è inammissibile o infondata quando non investe la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè il fondamento effettivo della decisione di merito.
  • La mera prospettazione di una diversa qualificazione giuridica del rapporto non è sufficiente se resta indimostrata la base fattuale necessaria a sostenere l’esonero dall’obbligazione contributiva.
  • In presenza di soccombenza in cassazione, il giudice deve porre le spese di lite a carico della parte ricorrente e, ove ne ricorrano i presupposti, applicare l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProve
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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