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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30912/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di accertamento negativo promossa dalla cooperativa per contestare la pretesa contributiva dell'INPS alla gestione lavoratori dipendenti. In appello, la Corte di Firenze ha riformato la decisione di primo grado e ha ritenuto dovuti i contributi, osservando che la cooperativa non aveva allegato né provato la dedotta qualità di due soci come titolari di impresa artigiana, né la natura non subordinata del rapporto di lavoro. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione di legge: secondo la ricorrente, la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso che gli artigiani possano riunirsi in cooperativa senza perdere tale qualità, anche quando conferiscano l'impresa artigiana alla cooperativa stessa. L'INPS ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura non investiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la decisione di merito si fondava principalmente sulla mancata allegazione e prova, da parte della cooperativa, dei fatti costitutivi dell'azione di accertamento negativo, cioè del tipo contrattuale e della relativa forma previdenziale, nonché della natura non subordinata del rapporto di lavoro. Il ricorso, invece, attaccava un passaggio argomentativo svolto ad abundantiam sulla possibilità per gli artigiani di riunirsi in cooperativa senza perdere la qualifica. Ritenuta quindi non censurata la vera ratio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte richiama la previsione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, disponendone l'applicazione a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che colpisca solo un'argomentazione svolta ad abundantiam, quando essa non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Nell'azione di accertamento negativo dell'obbligazione contributiva, spetta all'attore allegare e provare i fatti posti a fondamento dell'inesistenza dell'obbligo, compresi gli elementi relativi al tipo di rapporto e al regime previdenziale invocato.
  • La censura per violazione di legge deve confrontarsi con la concreta ratio della decisione di merito: se attacca un profilo secondario e non decisivo, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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