Cassazione Penale, Ordinanza n. 12848/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché l'atto di impugnazione non contiene una critica argomentata e specifica del provvedimento censurato, limitandosi a lamentare in modo generico una carenza di motivazione sul dolo della ricettazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28/10/2024. L'unico motivo deduce la violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, sostenendo apoditticamente una carenza di motivazione quanto all'elemento soggettivo, in particolare al dolo del contestato delitto di ricettazione. La Corte rileva però che il motivo è privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sostengono e non si confronta puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La deduzione della violazione della norma non è sufficiente se il ricorso non espone in modo specifico le ragioni di diritto e di fatto del vizio denunciato.
Massime di principio
- L'impugnazione penale deve contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato; non è sufficiente una doglianza generica o apodittica.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata, indicando i profili di fatto e di diritto da cui deriva il vizio denunciato.
- La censura sul difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato è inammissibile se si limita ad affermazioni assertive senza specificare perché la motivazione della sentenza sarebbe mancante o illogica.
Come è indicizzato
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