Cassazione Penale, Ordinanza n. 04671/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia conferma, sul piano sostanziale, la responsabilità già affermata in appello per il reato contestato e non interviene sulla pena se non indirettamente, tramite la conferma del giudizio di merito e del trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si articola in due motivi. Con il primo si contesta la base della dichiarazione di responsabilità per rapina, deducendo in sostanza una errata ricostruzione del fatto; la censura, però, viene ritenuta generica e non supportata da specifiche ragioni di diritto o da elementi di fatto idonei, oltre a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. Con il secondo motivo si lamenta il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante; anche tale doglianza viene reputata infondata perché la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione ritenuta immune da vizi logici, degli elementi ritenuti decisivi ai fini del diniego di prevalenza.
Norme richiamate
La responsabilità confermata in sede di merito riguarda il reato di rapina; il ricorso non offre censure specifiche idonee a scalfire la ricostruzione fattuale posta a base della condanna.
Il giudice di merito, nel valutare le attenuanti generiche e il loro eventuale bilanciamento con l'aggravante, può valorizzare solo gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con implicito superamento degli altri.
La motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio di prevalenza/ equivalenza delle circostanze è ritenuta sufficiente quando richiami gli elementi considerati decisivi ai fini della commisurazione della pena.
In cassazione non è consentita una nuova valutazione del fatto o delle prove, se il ricorso si limita a proporre una ricostruzione alternativa rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
È richiamato il principio per cui la rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione è riservata al giudice di merito e non può essere svolta dalla Corte di cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico: deduzioni generiche, non ancorate a dati fattuali o a precise ragioni giuridiche, sono inidonee a superare il vaglio di ammissibilità.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova ricostruzione del fatto o di una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici della motivazione.
- Nel diniego di prevalenza delle attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti, essendo sufficiente il richiamo degli aspetti ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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