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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22708/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lucca emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e applicativa della pena concordata per furto pluriaggravato. Con il ricorso ha censurato un vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che tale doglianza esula dai motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, consente il ricorso solo per vizi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui, nel patteggiamento, è inammissibile il ricorso che deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non inserite nella richiesta di applicazione pena.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) impugnata dalla ricorrente.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi espressamente previsti: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto la restrizione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    È richiamato anche per affermare che è inammissibile il ricorso che deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non potendo essere introdotte censure estranee a tale elenco.
  • La doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile se tali attenuanti non sono state espressamente ricomprese nella richiesta di applicazione della pena.
  • Quando il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla disciplina speciale del patteggiamento, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza formalità di procedura.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti fissati dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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