Cassazione Penale, Sentenza n. 06724/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trani che ha rigettato la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo riguardante crediti d'imposta acquisiti dalla Santoro Grafica S.r.l. ceduti dalla Barter Energy Solution S.r.l. La ricorrente deduceva, con sei motivi: carenza di motivazione sul periculum in mora rispetto a un soggetto terzo estraneo ai fatti; mancato esame della consulenza tecnica e della documentazione probatoria che attesterebbe l'effettiva esecuzione dei lavori e la legittimità dei crediti riferiti al 2022; errata qualificazione giuridica dei crediti senza distinzione temporale e di natura (attività legittima di general contractor per il 2022 vs. attività fraudolenta in altri periodi); mancata considerazione della buona fede e dell'estraneità al reato; difetto di motivazione sulla sproporzione della misura cautelare e sul pregiudizio aziendale; mancata considerazione della qualità di terzo danneggiato (acquisto formale dei crediti con pagamento antecedente al sequestro).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale rilasciata con i requisiti richiesti dall'art. 100 cod. proc. pen.: la procura prodotta era generica, antecedente all'emanazione dell'ordinanza impugnata e non specificava l'oggetto dell'impugnazione, pertanto non abilitava il difensore a proporre il ricorso. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali che impediscono la proposizione del ricorso da parte di difensori privi di procura speciale specifica per l'impugnazione. In conseguenza dell'inammissibilità, la società è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di somme ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati profili di colpa connessi alla causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
regola il contraddittorio scritto e la possibilità di trattazione orale su richiesta; qui è stato richiamato per segnalare che il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto e senza richiesta di trattazione orale
norma sul giudizio di riesame avverso decreti di sequestro preventivo; titolo del procedimento che ha dato origine all'ordinanza impugnata
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
disciplina il sequestro preventivo; il decreto emesso ai sensi di tale norma ha costituito l'oggetto della richiesta di revoca
stabilisce che i soggetti con interesse meramente civilistico stanno in giudizio con difensore munito di procura speciale; la Corte ha ritenuto che la procura prodotta fosse insufficiente e ha dichiarato inammissibile il ricorso
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen.
indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e qualificazione giuridica); la ricorrente ha tratto da tali norme i profili di censura, ma la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità formale
norma richiamata dalla difesa in tema di qualificazione degli atti e loro natura; la Corte ha rilevato l'assenza di esame della specificità dei crediti, ma ha deciso per inammissibilità procedurale
consente la condanna alle spese e il versamento di somme in caso di responsabilità per motivi di inammissibilità del ricorso; applicata per valutare e sanzionare il comportamento della ricorrente
Massime di principio
- Per i soggetti con interesse meramente civilistico (terzi acquirenti di beni o crediti) la rappresentanza in sede di impugnazione richiede procura speciale specifica e non generica; una procura rilasciata prima dell'emanazione del provvedimento impugnato e priva di determinazione dell'oggetto può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La Corte di legittimità può dichiarare inammissibile un ricorso per vizi formali senza entrare nel merito delle questioni sostanziali; quindi, è essenziale curare i requisiti formali della rimessione (procure, termini, firme) prima di proporre ricorso.
- Nel giudizio sul sequestro preventivo il riesame del periculum in mora e del fumus commissi delicti deve risultare motivato dal giudice di merito; tuttavia, le doglianze sulla mancata considerazione di consulenze tecniche o prove documentali devono essere tempestivamente e correttamente anteposte e corredate da atti processuali adeguati nelle fasi precedenti per essere efficacemente valutate in sede di impugnazione.
- L'acquisto in buona fede di crediti fiscali e la loro registrazione presso l'Agenzia delle Entrate possono costituire elementi difensivi rilevanti ma non impediscono automaticamente il sequestro se sussistono esigenze cautelari fondate su rischio di dispersione o immissione nel circuito economico che aggravi gli effetti del reato.
- Le contestazioni in ordine alla sproporzione della misura cautelare e al danno per l'attività aziendale devono essere documentate e valorizzate in primo grado e in sede di riesame; la mancata osservanza delle formalità procedurali nella fase di impugnazione può vanificare anche valide argomentazioni di merito.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare che grava su beni patrimoniali acquisiti, è fondamentale allegare e far risultare in modo incontrovertibile la documentazione contrattuale, i pagamenti, la data di acquisto e la natura dei crediti per qualificarsi come terzo danneggiato e ottenere tutela; tuttavia, la tutela processuale dipende anche dalla regolarità formale della procura e degli atti difensivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06565/2026 del 18/02/2026
- Sentenza penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06567/2026 del 18/02/2026
- Sentenza penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06569/2026 del 18/02/2026
- Sentenza penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06570/2026 del 18/02/2026
- Sentenza penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06571/2026 del 18/02/2026
- Sentenza penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06572/2026 del 18/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →