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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17610/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi, ritenendo che la censura sulla motivazione fosse meramente evocativa e priva di specifica contestazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, deducendo vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale. Dal testo emerge che il ricorso non conteneva una critica effettiva e specifica della decisione impugnata, ma si limitava a richiamare in modo generico il vizio motivazionale, senza indicare puntuali ragioni in fatto o in diritto da sottoporre al controllo di legittimità. Non sono desumibili dal testo i fatti storici del processo né il reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e devono contenere una effettiva censura della decisione impugnata; non è sufficiente una deduzione meramente assertiva o evocativa del vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce un vizio di motivazione in termini generici, senza confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La specificità dei motivi richiede l’indicazione delle concrete ragioni di fatto o di diritto che si assumono erronee, non essendo sufficiente la mera enunciazione della categoria del vizio.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità, la Corte non procede al vaglio nel merito della responsabilità penale già affermata in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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