Ordinanza n. 14/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento, previa sospensione: - dell’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data -OMISSIS-, con la quale il Dirigente del Settore n. 2 - Pianificazione territoriale ed urbanistica del Comune di Arzachena ha ordinato alla società ricorrente la demolizione di opere edilizie e il ripristino dello stato dei luoghi in un terreno di proprietà della ricorrente, sito in località -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa, “per quanto di ragione”, la comunicazione prot. n. -OMISSIS- di avvio del procedimento sanzionatorio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie e di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’ordinanza con cui il dirigente del settore comunale competente ha ordinato la demolizione di opere edilizie realizzate su un terreno di proprietà della ricorrente e il ripristino dello stato dei luoghi, nonché gli atti presupposti e consequenziali, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio. Nell’ordinanza cautelare il TAR non ha svolto una valutazione definitiva dei motivi di illegittimità dedotti né del fumus boni iuris, rinviandone l’esame alla fase di merito in ragione della peculiarità della vicenda.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora poiché l’esecuzione dell’ordine avrebbe determinato un’irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi. Nel bilanciamento degli interessi ha quindi ritenuto preferibile mantenere la res adhuc integra fino alla decisione di merito, fissata all’udienza pubblica del 7 ottobre 2026. Il fumus boni iuris è stato lasciato impregiudicato e sarà valutato più propriamente in sede di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte e del terreno.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice può accogliere la domanda di sospensione quando l’esecuzione dell’atto impugnato determini un’irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, anche rinviando alla fase di merito la valutazione più approfondita del fumus boni iuris.
- Quando l’esecuzione di un provvedimento edilizio può compromettere irreversibilmente la situazione materiale controversa, il bilanciamento degli interessi può condurre al mantenimento della res adhuc integra fino alla decisione di merito.
- L’accoglimento della misura cautelare non implica una definizione anticipata della fondatezza del ricorso, se il giudice dichiara impregiudicata la valutazione del fumus boni iuris.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 50/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 51/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →