Sentenza n. 92/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: - del decreto dirigenziale del Dipartimento della Regione Calabria Istruzione e Cultura Settore 04 – Musei, Biblioteche, e Associazioni –Cultura e Minoranza Linguistiche - n. 9398, emesso in data 20 settembre 2021, nella sola parte in cui, con richiamo all’ “Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la ‘distribuzione teatrale’ anno 2020”, ha inserito l’Associazione ricorrente nell’Allegato 2 (“Elenco provvisorio non ammissibili”); - nonché della nota prot. n. 434726 dell’11.10.2021, a firma del Responsabile del Procedimento, in risposta all’ istanza di riesame proposta (come previsto nel citato decreto), ha comunicato il “motivo della esclusione”, consistente “nella mancata evidenza della quota di cofinanziamento” e nella mancanza dei “documenti probatori della capacità finanziaria”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale ivi compresa la ulteriore nota del RUP prot. 453653 del 20.10.2021 ed il decreto di approvazione della graduatoria definitiva con conferma della esclusione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione provvisoria e definitiva da un avviso pubblico regionale per il finanziamento di interventi di distribuzione teatrale
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato il decreto dirigenziale regionale che l’aveva inserita nell’elenco provvisorio dei soggetti non ammissibili all’avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi di distribuzione teatrale per l’anno 2020. Sono state contestate anche la nota del responsabile del procedimento, con cui, a seguito dell’istanza di riesame, erano stati indicati quali motivi dell’esclusione la mancata evidenza della quota di cofinanziamento e l’assenza dei documenti probatori della capacità finanziaria, nonché gli ulteriori atti connessi, compreso il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva e di conferma dell’esclusione. L’istanza cautelare era stata respinta dal TAR e il relativo appello cautelare era stato respinto dal Consiglio di Stato. Nel corso del giudizio, l’associazione ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione del tempo trascorso.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità dell’esclusione e degli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto che, in presenza di una dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima della definizione del giudizio e in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, il giudice non possa decidere la controversia nel merito, procedere d’ufficio o sostituirsi alla valutazione dell’interesse ad agire, dovendo limitarsi a dichiarare l’improcedibilità. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto quanto alle spese dell’associazione non costituita.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.
La causa è stata trattata in camera di consiglio da remoto secondo la disciplina richiamata nel provvedimento.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, impone al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, quando non vi siano repliche o diverse richieste delle controparti.
- Nel processo amministrativo vige un principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione e il giudice non può sostituirsi alla sua valutazione circa la persistenza dell’interesse ad agire, né decidere d’ufficio il merito dopo una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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