Cassazione Penale, Ordinanza n. 33458/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito della Corte di appello è quindi rimasta ferma, con conferma sostanziale della responsabilità e del trattamento sanzionatorio già applicato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguarda una sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la responsabilità per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha censurato, in primo luogo, la rilevanza probatoria attribuita alle modalità e al luogo del ritrovamento della sostanza stupefacente, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio. Ha inoltre contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, il trattamento sanzionatorio, deducendo vizi della motivazione della sentenza di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze fossero inammissibili o comunque generiche, perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, già compiuta in modo congruo e logico dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato anche la prova indiziaria e aveva motivato il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, richiamando un precedente specifico e le modalità dei fatti.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che contesti la ricostruzione del fatto e la valutazione del compendio probatorio, quando la sentenza di merito abbia offerto una motivazione congrua, adeguata e logicamente coerente.
- La prova indiziaria può legittimamente fondare l'affermazione di responsabilità penale, purché sia valutata con rigore e sorretta da argomenti logici ineccepibili.
- Il motivo di ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; se si limita a una critica apodittica o generica, è inammissibile.
- Le valutazioni sulla personalità dell'imputato, sul precedente specifico e sulle modalità del fatto, ove sorrette da motivazione logica e adeguata, non sono sindacabili in cassazione come diversa e autonoma rivalutazione del merito.
- Il difetto di specificità del motivo sul trattamento sanzionatorio determina l'inammissibilità della censura quando la decisione di merito contenga una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
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