Cassazione Civile, Ordinanza n. 38939/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario e garanti / coniuge o garante / assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di leasing stipulati da un imprenditore agricolo per impianti di serra e per un fertirrigatore, con fideiussioni rilasciate da altri due soggetti. I beni erano assicurati contro i danni tramite polizza stipulata dalla concedente con una compagnia assicurativa. Durante il rapporto il fertirrigatore sarebbe stato sottratto da ignoti e gli impianti serra danneggiati da atti vandalici. La concedente ha dichiarato risolto il rapporto e ha chiesto i canoni residui, ottenendo decreto ingiuntivo poi opposto. Parallelamente il concessionario ha agito per far accertare la risoluzione non imputabile e per ottenere l'indennizzo assicurativo e la restituzione dei canoni versati. Il tribunale ha rigettato le domande ritenendo operante una decadenza per mancata comunicazione dell'esistenza di un'altra polizza; la corte d'appello ha parzialmente riformato, riconoscendo l'indennizzo solo per il fertirrigatore e negandolo per gli impianti serra, ritenuti oggetto di plurima assicurazione non comunicata. In Cassazione i ricorrenti principali hanno censurato soprattutto: l'interpretazione della clausola di decadenza e dell'art. 1910 c.c.; la ripartizione dell'onere della prova sulla coincidenza dei beni assicurati; la valutazione dei documenti e l'asserita tardività di alcuni di essi; la mancata considerazione di una pretesa conoscenza aliunde della seconda polizza; l'interpretazione della clausola come riferita solo a polizze sovrapposte e non complementari. La ricorrente incidentale ha dedotto omessa pronuncia su un'ulteriore eccezione di decadenza/non operatività della polizza per dolo dell'assicurato e ha anche sostenuto l'omesso esame del fatto del furto del macchinario assicurato.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi principali, reputando inammissibili tutti i motivi dei ricorrenti principali perché, in gran parte, nuovi rispetto al giudizio di appello oppure diretti a rivalutare il merito e l'apprezzamento delle prove. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale della compagnia assicurativa, rilevando un'omessa pronuncia da parte della corte territoriale sull'eccezione di decadenza/non operatività della polizza fondata sulla clausola che esclude la copertura in caso di danno causato da dolo. Il secondo motivo incidentale è stato rigettato perché la corte di merito aveva comunque esaminato il fatto del furto, sia pure con motivazione sintetica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della corte d'appello di Milano per il riesame dell'eccezione non esaminata e per le conseguenti statuizioni.
Norme richiamate
La doglianza di improcedibilità per mancato deposito della copia della sentenza notificata è stata respinta perché la copia risultava in atti.
La parte che invoca la copertura non può sottrarsi agli effetti della mancata comunicazione di un'altra assicurazione; la comunicazione è un onere della parte e non è surrogabile dalla mera conoscenza aliunde della compagnia assicuratrice.
Le censure interpretative sono state dichiarate inammissibili perché nuove o comunque dirette a contestare un accertamento di fatto e la valutazione della documentazione.
La doglianza sull'onere della prova è stata ritenuta irrilevante rispetto all'accertamento in fatto della identità dei beni assicurati, non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti.
La censura di motivazione è stata ritenuta inammissibile perché la decisione non ometteva l'esame dei documenti, ma riteneva insufficiente la prova della diversità dei beni.
La questione della tardiva produzione documentale è stata ritenuta nuova e comunque non risultante dalla ratio decidendi della sentenza impugnata.
La censura proposta da una ricorrente principale è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi sulla debenza dei canoni indipendentemente dall'indennizzo assicurativo.
Richiamato dalla ricorrente principale, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla decisione impugnata.
La corte territoriale aveva desunto che il concedente/concessionario restasse tenuto al pagamento dei canoni a prescindere dall'effettivo pagamento dell'indennizzo; tale interpretazione non è stata utilmente attaccata nel ricorso principale.
È stato accolto il motivo di ricorso incidentale per omessa pronuncia su una specifica eccezione di decadenza/non operatività della polizza fondata sul dolo dell'assicurato.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, non trattate in appello e non specificamente indicate come dedotte nei gradi di merito; la loro proposizione determina l'inammissibilità del motivo.
- La censura ex art. 2697 c.c. è inammissibile quando, sotto la veste della violazione dell'onere della prova, mira in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio o a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- La mancata comunicazione dell'esistenza di un'altra copertura assicurativa integra un onere a carico dell'assicurato e non è esclusa dalla mera conoscenza di fatto che l'assicuratore possa avere acquisito aliunde.
- La distinzione tra assicurazione plurima e copertura complementare deve essere dedotta e provata nel giudizio di merito; in cassazione non è consentito trasformare la censura in una nuova interpretazione della clausola se la questione non è stata già devoluta al giudice di appello.
- L'omessa pronuncia su un'eccezione ritualmente devoluta integra vizio ex art. 112 c.p.c. e impone la cassazione con rinvio, quando la questione non risulti assorbita da altre statuizioni e sia autonoma per presupposti ed effetti.
- Il fatto storico controverso non è omesso esame quando il giudice di merito lo considera, anche implicitamente, e ne dà una valutazione, seppur sintetica; in tal caso la censura tende impropriamente al riesame del merito.
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