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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32711/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado a un anno di reclusione e 400 euro di multa per un furto aggravato. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, lamentando la mancata disapplicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 20-bis c.p. e vizio di motivazione per il diniego della sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva. La Corte ha rilevato che la questione della recidiva non era stata specificamente devoluta in appello e quindi non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione; quanto alla pena sostitutiva, ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che si fondava su una prognosi negativa desunta dai precedenti penali e dalla condotta successiva al reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una questione nuova, non devoluta al giudice di appello, e quindi non deducibile in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo non confrontato con la motivazione della Corte di appello e comunque infondato, perché la mancata sostituzione della pena detentiva breve era stata sorretta da una valutazione discrezionale, logica e congrua, basata sulla personalità del condannato, sui precedenti e sulla prognosi di inidoneità delle pene sostitutive a favorire la rieducazione. Conseguentemente, oltre alle spese, è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, non essendovi assenza di colpa.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625 c.p.

    norme incriminatrici poste a fondamento della condanna per furto aggravato, confermata in appello

  • art. 625, n. 2 e 7, c.p.

    aggravanti del furto contestato e ritenute nella decisione di merito

  • art. 99, comma 4, c.p.

    recidiva oggetto di censura in cassazione, ma non dedotta specificamente in appello

  • art. 20-bis c.p.

    richiamato dalla difesa per contestare il diniego di sostituzione della pena detentiva

  • art. 133 c.p.

    criteri utilizzati dal giudice per valutare la prognosi negativa e il trattamento sanzionatorio

  • art. 58, comma 1, legge n. 689 del 1981

    la non sostituzione delle pene detentive brevi richiede fondati motivi, da motivare adeguatamente

  • art. 53, legge n. 689 del 1981

    richiamato per affermare che l'accertamento dei presupposti per le pene sostitutive è valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se motivata

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    preclude il ricorso per cassazione su questioni non dedotte nei motivi di appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria per inammissibilità

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto base

  • art. 625 c.p.

    aggravanti del furto contestato

  • art. 99 c.p.

    recidiva contestata e oggetto di doglianza

  • art. 20-bis c.p.

    invocato per la sostituzione della pena detentiva

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    ha modificato il quadro delle pene sostitutive, ma non ha eliminato la discrezionalità del giudice

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la deduzione di una questione che non sia stata specificamente devoluta al giudice di appello; la sede di legittimità non può essere utilizzata per introdurre per la prima volta censure su punti sui quali il giudice di merito non si sia pronunciato perché non investiti dal gravame.
  • La contestazione della recidiva, quando non sia stata oggetto di specifica doglianza in appello, non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo della violazione di legge.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
  • La mancata sostituzione della pena detentiva breve rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve applicare i criteri dell'art. 133 c.p. e può valorizzare precedenti penali e condotta successiva al reato per formulare una prognosi negativa sull'idoneità rieducativa della sanzione sostitutiva.
  • Il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per applicare una pena sostitutiva è un accertamento di fatto, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • Ai fini dell'inammissibilità del ricorso, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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