Cassazione Civile, Ordinanza n. 22349/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto a una professionista iscritta alla Gestione Separata, ai sensi dell'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, il pagamento di contributi dovuti su redditi da lavoro autonomo relativi all'anno 2010. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale. In cassazione l'INPS ha proposto un unico motivo, denunciando ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di sospensione della prescrizione, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro CM7 della dichiarazione dei redditi integrasse occultamento doloso del debito contributivo ai sensi dell'art. 2941, n. 8 c.c. e facesse decorrere il termine prescrizionale dalla presentazione della dichiarazione, avvenuta il 29.9.2011, così escludendo la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso in primo luogo la sussistenza di un'omessa pronuncia, osservando che la censura dell'INPS investiva in realtà la mancata applicazione dell'art. 2941 c.c. e non la corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nel merito ha ribadito che, per i contributi dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione Separata, la mancata compilazione del quadro reddituale non determina automaticamente occultamento doloso del debito contributivo e quindi non integra la causa di sospensione della prescrizione. Ha inoltre confermato che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi, e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, qualificata come mera dichiarazione di scienza. Poiché la scadenza era stata fissata al 6 luglio 2011 e la richiesta di pagamento era intervenuta l'11 luglio 2016, la pretesa era prescritta. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'INPS alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
individua l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dei professionisti e il correlato obbligo contributivo oggetto della pretesa dell'INPS.
il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non risultava violato, poiché la censura dell'ente previdenziale riguardava sostanzialmente la mancata valorizzazione della dedotta sospensione della prescrizione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato invocato come vizio processuale per omessa pronuncia e nullità del procedimento, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo.
la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo non opera automaticamente per la sola mancata compilazione del quadro dichiarativo.
d.P.C.M. 12 maggio 2011
ha inciso sul termine di scadenza del pagamento dei contributi, fissato al 6 luglio 2011, da cui la Corte ha fatto decorrere la prescrizione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di contribuzione dovuta alla Gestione Separata, la prescrizione del credito contributivo decorre dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- La mancata compilazione di un quadro della dichiarazione reddituale non integra, di per sé sola, occultamento doloso del debito contributivo e non determina automaticamente la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 c.c.
- La deduzione di omessa pronuncia va distinta dalla censura che contesti la mancata applicazione di una norma sostanziale: non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice abbia deciso la questione sostanziale in modo incompatibile con la tesi della parte.
- Le dichiarazioni fiscali, ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva, hanno natura di mera dichiarazione di scienza e non spostano il dies a quo se il termine di pagamento è già scaduto.
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