Cassazione Penale, Sentenza n. 40467/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Milano, resa ai sensi dell'art. 317, comma 4, c.p.p., con cui era stata disposta, su istanza di Luigi Capitani, la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo su beni immobili subìto da Capitani nel corso del processo penale (nel quale Capitani era imputato, tra l'altro, di truffa a danno di Silvestrini). La decisione dell'appello sull'esecuzione si inseriva dopo la sentenza della Cassazione del 22/03/2023 che aveva annullato senza rinvio la decisione della Corte d'appello agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione e aveva annullato la stessa agli effetti civili con rinvio. Silvestrini proponeva ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità processuale per omessa attivazione del contraddittorio camerale nella definizione dell'incidente di esecuzione; 2) violazione dell'art. 317, comma 4, in relazione agli artt. 578, commi 1-bis e 1-ter, c.p.p., e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo l'assenza dei presupposti legali per la cancellazione della trascrizione. Nelle more è intervenuta una transazione fra le parti con successiva rinuncia rituale al ricorso da parte del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse determinata dall'accordo transattivo e dalla conseguente rinuncia al ricorso. Per questo motivo la Corte non ha esaminato nel merito le doglianze processuali e sostanziali sollevate da Silvestrini (omesso contraddittorio, violazione delle norme richiamate). Inoltre la Corte ha precisato, richiamando la giurisprudenza, che l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta condanna alle spese né applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione è resa in data 01/10/2025.
Norme richiamate
art. 317, comma 4, cod. proc. pen.
Indicata nel provvedimento impugnato come base normativa per la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo; la Corte di Cassazione non ha esaminato l'interpretazione sostanziale della norma a causa della sopravvenuta carenza d'interesse.
art. 578, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente come rilevanti per verificare i presupposti della cancellazione della trascrizione; la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul loro concreto campo di applicazione per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017)
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves
Stabilisce che l'accordo transattivo che determina la rinuncia rende sopravvenuta la carenza d'interesse e comporta l'inammissibilità del ricorso; in tali ipotesi non si procede a condanna alle spese né all'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La transazione intervenuta tra le parti (con rinuncia rituale al ricorso) determina la sopravvenuta carenza d'interesse e porta all'inammissibilità del ricorso per cassazione, con conseguente mancata valutazione del merito.
- Quando un ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta mancanza d'interesse dovuta a transazione, la giurisprudenza consolidata esclude l'imposizione di spese processuali e di sanzioni pecuniarie a carico della parte che ha rinunciato.
- Se si vogliono far esaminare questioni procedurali o di merito (p.es. omesso contraddittorio), occorre evitare che la controversia si estingua per transazione o prevedere espressamente che la transazione non pregiudichi il diritto a ottenere una pronuncia su determinati profili.
- L'uso degli artt. 317 e 578 c.p.p. nelle decisioni del giudice dell'esecuzione riguarda la possibilità di cancellare trascrizioni di misure cautelari o conservative, ma la loro applicazione sostanziale richiede una pronuncia sul merito che non può essere sostituita quando il processo si estingue per sopravvenuta mancanza d'interesse.
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