Ordinanza n. 1937/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro atti dell'amministrazione universitaria. Il testo non specifica gli atti sostanziali impugnati né i singoli motivi di censura. In appello è stata dedotta l'esigenza di tutela cautelare, ritenuta dal Consiglio di Stato meritevole di esame sollecito nel giudizio di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere gli atti impugnati. Ha quindi ritenuto sufficiente, in conformità a precedenti specifici della Sezione, disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR, anziché accordare una misura cautelare sospensiva. La Segreteria deve trasmettere l'ordinanza al TAR per la fissazione sollecita dell'udienza. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.
Consente, in luogo della concessione o del diniego di una misura cautelare, di definire la fase cautelare disponendo la sollecita fissazione dell'udienza di merito; nel caso concreto l'appello è stato accolto a tale fine senza sospensione degli atti impugnati.
Massime di principio
- Nell'appello cautelare, il Consiglio di Stato può accogliere la domanda ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell'udienza di merito senza sospendere gli atti impugnati.
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una rapida definizione del giudizio di merito, il giudice può preferire la sollecita fissazione dell'udienza di merito alla concessione di una misura cautelare sospensiva.
- La novità della questione può giustificare la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio cautelare.
Come è indicizzato
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