Cassazione Penale, Sentenza n. 16177/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute e, in subordine, la richiesta di detenzione domiciliare terapeutica. Il Tribunale aveva ritenuto che, nonostante la gravità delle patologie (inclusa positività a sostanze, erosione ossea del massiccio facciale con perforazione del palato, necessità di alimentazione parenterale e intervento chirurgico), tali condizioni potessero essere gestite in strutture cliniche penitenziarie e che la detenzione domiciliare non fosse concedibile per assenza di domicilio idoneo. Il ricorso denunciava insufficiente e contraddittoria motivazione, mancata verifica concreta della disponibilità e capacità delle strutture penitenziarie di erogare le terapie necessarie (es. alimentazione parenterale), omissione di confronto con la dichiarazione di incompatibilità resa dal sanitario carcerario e ingiustificata esclusione della idoneità del domicilio già utilizzato per arresti domiciliari cautelari.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per un nuovo esame. La Corte ha censurato la motivazione come carente e contraddittoria: il Tribunale aveva riconosciuto l'incompatibilità di alcune cure con il regime detentivo ma non aveva indicato se l'istituto disponesse di Centro clinico né se fosse stato chiesto il trasferimento in struttura idonea. La Corte ha richiamato il principio del bilanciamento tra pericolosità sociale e condizioni di salute, precisando i presupposti rigorosi per il differimento della pena (malattia grave che ponga serio pericolo per la vita o probabili conseguenze dannose rilevanti e la necessità che le cure in libertà siano sostanzialmente più efficaci) e la possibilità, ove non sussista il differimento, di disporre detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter (comma 1-ter) ove compatibile. Ha inoltre rilevato che l'inidoneità del domicilio indicato non era adeguatamente motivata alla luce del fatto che il ricorrente vi era già stato sottoposto ad arresti domiciliari per ragioni di salute.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per i limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso; utilizzata per definire l'ambito della valutazione dei motivi presentati dal ricorrente
art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.
Richiamata quale base normativa per l'applicazione della detenzione domiciliare in alternativa al differimento quando siano necessarie misure compatibili con il senso di umanità ma permane la necessità di controllo
art. 27 Cost.
Richiamato come principio di riferimento (finalità rieducativa della pena e rispetto della dignità umana) nel bilanciamento tra esecuzione della pena e tutela della salute del detenuto
Richiamato con riferimento all'oscuramento dei dati sensibili in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Il giudice di sorveglianza deve bilanciare concretamente la pericolosità sociale del detenuto con la gravità delle condizioni di salute, valutando non astrattamente ma in rapporto all'istituto specifico in cui il detenuto è ristretto.
- Il differimento dell'esecuzione per gravi motivi di salute richiede uno stato di malattia di gravità oggettiva tale da porre serio pericolo per la vita o prevedibili conseguenze dannose rilevanti; non è sufficiente un generico peggioramento della salute.
- Occorre accertare se le cure necessarie siano, in libertà, sostanzialmente più efficaci rispetto a quelle praticabili in regime detentivo; se ciò non sussiste ma il detenuto necessita comunque di condizioni compatibili con la sua salute, il giudice può valutare la detenzione domiciliare (art. 47-ter) per un periodo predeterminato e controllabile.
- Quando il Tribunale ritiene che le cure possano essere prestate in ambito penitenziario, deve indicare con precisione la struttura penitenziaria idonea o il trasferimento richiesto: la valutazione deve essere concreta sulla disponibilità e capacità delle strutture di erogare terapie specifiche (es. alimentazione parenterale, intervento chirurgico).
- La motivazione deve confrontarsi esplicitamente con le valutazioni e certificazioni dell'area sanitaria carceraria e con le risultanze delle visite medico-legali e dei consulenti, spiegando perché tali elementi non giustifichino il differimento o la detenzione domiciliare.
- La precedente compatibilità di un domicilio con misure cautelari per ragioni di salute rappresenta elemento rilevante nella valutazione dell'idoneità dello stesso per la detenzione domiciliare, salvo specifica e motivata valutazione contraria.
- Il diritto alla salute del detenuto non può essere subordinato meccanicamente alla considerazione della pericolosità: la valutazione deve contemperare esigenze di sicurezza e tutela della vita e della dignità del soggetto.
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