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Sentenza

Sentenza n. 659/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale di Intercent-ER n. 803 del 4 dicembre 2024 recante “aggiudicazione ed autorizzazione all'esecuzione in via d'urgenza appalto specifico per la fornitura di medicinali 2025-2027-2”, relativamente al lotto n° 705; - della determinazione dirigenziale di Intercent-ER n. 848 del 20 dicembre 2024 recante “aggiudicazione ed autorizzazione all’esecuzione in via d’urgenza appalto specifico per la fornitura di medicinali 2025-2027-2 – 2^ tranche”, sempre relativamente al lotto n° 705; - delle risposte fornite dal RUP della gara di cui trattasi nel presente ricorso ai quesiti n. PI316657-24 e PI1297348-24; - del riscontro fornito dalla Commissione per la verifica dell’idoneità con nota prot. PI448567-24 dell’11 novembre 2024; - del giudizio di idoneità relativamente al prodotto offerto nel lotto n° 705 e del “verbale di seduta riservata virtuale per la valutazione della idoneità dei prodotti offerti nell’appalto specifico per la fornitura di medicinali 2025-2027-2” sub_5852938112217223185 che lo contiene; - di ogni altro atto annesso, ovvero connesso, presupposto o consequenziale. nonché per la declaratoria di inefficacia della convenzione/accordo quadro di cui medio tempore sia eventualmente intervenuta stipula relativamente alla fornitura di cui al lotto poc’anzi detto.

Giustizia amministrativa202500025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di aggiudicazione, valutazione di idoneità e atti presupposti relativi al lotto n. 705 di una procedura per la fornitura di medicinali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato gli atti con cui la stazione appaltante aveva aggiudicato il lotto n. 705 a un'altra impresa e autorizzato l'esecuzione in via d'urgenza, contestando anche le risposte del RUP, il riscontro della commissione per la verifica dell'idoneità e il giudizio di idoneità del prodotto offerto dall'aggiudicataria, con domanda di annullamento degli atti e di declaratoria di inefficacia dell'eventuale convenzione o accordo quadro stipulato. Dopo la proposizione del ricorso, la stazione appaltante ha rinnovato l'istruttoria, annullato gli atti impugnati e aggiudicato il lotto alla ricorrente. La precedente aggiudicataria esclusa ha impugnato la nuova aggiudicazione; il relativo giudizio è stato definito con sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato, passata in giudicato il 6 febbraio 2026. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, mentre la controinteressata ha concordato sull'improcedibilità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la stazione appaltante aveva ritirato in autotutela gli atti impugnati, rinnovato l'istruttoria e disposto una nuova aggiudicazione in favore della ricorrente. La successiva definizione con giudicato del contenzioso sulla nuova aggiudicazione ha consolidato la piena soddisfazione dell'interesse della ricorrente. Le spese sono state compensate tra le parti, considerato il pronto ritiro degli atti da parte dell'amministrazione subito dopo la notifica del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    per l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro processuale della decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso contro atti di gara è improcedibile quando, dopo la sua proposizione, l'amministrazione ritira gli atti impugnati, rinnova l'istruttoria e adotta una nuova aggiudicazione che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • La sopravvenuta definizione con giudicato del contenzioso relativo alla nuova aggiudicazione può confermare il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso originario contro gli atti ritirati.
  • La tempestiva autotutela dell'amministrazione, intervenuta subito dopo la notifica del ricorso, può giustificare la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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