Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7914/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per furto di un televisore, sostenendo che il fatto doveva essere qualificato come tentativo di furto poiché l'azione si sarebbe svolta sotto la vigilanza del personale addetto e l'imputato sarebbe stato fermato nel parcheggio prima di aver conseguito una autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo delle argomentazioni già esaminate nel merito, ritenendo che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato. In particolare il giudice di rinvio ha accertato, sulla base di testimonianze non contestate, che l'addetto alla vigilanza intervenne dopo che l'imputato aveva oltrepassato le casse, che il televisore era stato caricato sull'autoveicolo nel parcheggio e che l'allarme era stato causato dal violento superamento della cassa automatica; per tali ragioni la condotta è stata qualificata come furto consumato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la Corte di cassazione a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata per disporre l'esborso di euro 3.000,00.

  • Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 (Prevete)

    "in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo \"in continenti\", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo\"

    Giurisprudenza che stabilisce il criterio per distinguere tentativo da furto consumato quando vi sia intervento immediato della vigilanza o di dispositivi di controllo; la Corte di legittimità ha ritenuto questa pronuncia inapplicabile nel caso concreto perché mancava un intervento di vigilanza "in continenti" e risultava acquisita la piena disponibilità della merce.

  • Sez. 5, sent. del 24/11/2014 n. 9261/2015

    Citando un precedente di sezione come parametro interpretativo, il giudice di rinvio lo ha usato per integrare la motivazione e confermare che, alla luce delle testimonianze, la condotta era consumata.

Massime di principio

  • Per qualificare come furto consumato in un supermercato occorre verificare se l'agente abbia ottenuto un'autonoma ed effettiva disponibilità della cosa, ossia se la merce sia uscita dalla sfera di vigilanza e controllo del soggetto passivo (es. caricata su un veicolo).
  • Se la vigilanza o i dispositivi di controllo intervengono "in continenti" (immediatamente) e impediscono l'acquisizione autonoma della merce, il reato resta allo stadio di tentativo; la valutazione è fattuale e si basa su quando concretamente è intervenuta la sorveglianza.
  • In sede di ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre argomentazioni già esaminate in grado di merito: le doglianze devono essere specifiche e criticare in modo circostanziato la motivazione; ragioni generiche o meramente assertive rendono il ricorso inammissibile.
  • La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di somme alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità dipenda da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante curare la completezza e specificità del ricorso.
  • Nelle contestazioni di fatto (orari d'intervento della vigilanza, momento in cui la merce è stata caricata) è essenziale produrre elementi probatori o indicare vizi specifici nella motivazione della sentenza impugnata per avere possibilità di successo in cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.