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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24018/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'incidente di esecuzione ex art. 668 c.p.p. con cui il ricorrente denunciava un errore di persona rispetto alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bari (e parzialmente riformata in appello), contestava la competenza del GIP di Lecce sostenendo che la competenza spettasse al Tribunale di Bari, deduceva la mancata notifica della sentenza e chiedeva la restituzione nei termini ex art. 175 c.p.p. per poter proporre impugnazione, nonché la lesione del diritto di difesa per non aver potuto partecipare al giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato, generico e reiterativo di doglianze già esaminate con motivazione non specificamente censurata. Ha confermato la competenza del Giudice per le indagini preliminari di Lecce in quanto, ai fini dell'esecuzione, prevale il criterio cronologico: competenza spetta al giudice dell'ultimo provvedimento irrevocabile esecutivo esistente alla data di presentazione dell'istanza. Ha ritenuto infondata la censura sull'errore di persona in quanto la questione era stata già discussa e risolta nei gradi di merito e in cassazione, e ha riscontrato che l'imputato aveva effettiva conoscenza del procedimento (nominato difensore di fiducia che svolse attività difensive e impugnazioni). Ha escluso quindi il diritto alla restituzione nel termine, osservando altresì la tardività della relativa istanza (decorrenza dalla notificazione dell'ordine di esecuzione del 14/11/2015). Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 668 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come titolo dell'incidente di esecuzione proposto dall'imputato per contestare l'eseguibilità della sentenza; usata come base procedurale per l'istanza di revisione dell'esecuzione.

  • art. 665, comma 4 cod. proc. pen.

    Interpretato insieme alla giurisprudenza per affermare che la competenza del giudice dell'esecuzione si determina in base all'ultimo provvedimento irrevocabile esecutivo esistente alla data di presentazione dell'istanza (criterio cronologico), anche in presenza di più titoli esecutivi emessi da autorità diverse.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica».

    La norma richiede l'accertamento dell'assenza di effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato per concedere la restituzione nel termine; la Corte ha ritenuto che tale accertamento fosse negativo dato l'intervento del difensore di fiducia e le attività difensive svolte, oltre a dichiarare la richiesta tardiva rispetto al termine decadenziale.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza relativa alla notifica e alla contestata contumacia; la Corte osserva che la critica non deduce l'omessa notificazione dell'estratto contumaciale necessaria per impugnare il titolo sotto il profilo previsto dall'art. 670, perciò il titolo è risultato inattaccabile sotto tale profilo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali per il ricorso inammissibile; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e la somma destinata alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La competenza del giudice dell'esecuzione si determina in base all'ultimo provvedimento irrevocabile esecutivo esistente alla data di presentazione dell'istanza: anche se si contesta un precedente titolo, il giudice dell'ultimo provvedimento è competente.
  • Le censure su errore di persona devono essere specifiche e provate; se la questione è già stata dibattuta e risolta nei gradi di merito e in Cassazione, la Corte di legittimità non ammette rilanci generici.
  • Per ottenere la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. l'imputato deve dimostrare l'assenza di effettiva conoscenza del procedimento; la partecipazione e l'azione del difensore di fiducia sono elementi forti a carico della conoscenza.
  • La richiesta di restituzione nel termine è soggetta a termini decadenziali (principio di tempestività dalla conoscenza effettiva, spesso individuata nella notificazione dell'ordine di esecuzione); istanze tardive sono inammissibili.
  • L'archiviazione formale dell'ordine di esecuzione o l'emissione di un nuovo provvedimento dal pubblico ministero non eliminano, di per sé, l'eseguibilità della sentenza di condanna: ciò che conta è il titolo esecutivo della sentenza.
  • Ricorsi che reiterano argomentazioni già motivate e respinte in sede di merito, senza specifiche censure sulla motivazione, sono inammissibili e possono comportare condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende.

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