Cassazione Civile, Ordinanza n. 13430/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente e accettata dal controricorrente, dichiarando estinto il giudizio. In conseguenza dell’estinzione non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito dei tre motivi di ricorso e non è stata disposta pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento, avvenuto il 22 ottobre 2009, di una quota della società Multiedil s.r.l. contro il pagamento di euro 70.000,00. Il cedente aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo; il cessionario aveva proposto opposizione chiedendo l’annullamento del contratto per dolo, assumendo che il cedente avesse occultato la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società. In particolare, veniva dedotta la fittizietà di alcuni crediti d’imposta relativi al 2008 e la mancata rappresentazione in contabilità della riscossione di crediti da parte del cedente. Il Tribunale respingeva l’opposizione, mentre la Corte d’appello riformava la decisione, ritenendo emerse irregolarità contabili tali da integrare il dolo e da escludere che il cessionario potesse accorgersene senza controlli incrociati presso terzi. Avverso tale sentenza il cedente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima dell’adunanza camerale depositava atto di rinuncia, accettato dal controricorrente.
Norme richiamate
In caso di rinuncia al ricorso per cassazione accettata dalla controparte, il giudizio si estingue e non si provvede sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non adotta una pronuncia di merito sulla controversia.
- Nell’ipotesi di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, non deve farsi luogo a statuizione sulle spese se il testo applicato richiama espressamente la disciplina di cui all’art. 391, comma 4, c.p.c.
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