Cassazione Penale, Ordinanza n. 04639/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di ammissione a misure alternative alla detenzione. Il provvedimento impugnato aveva dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare perché l'esecuzione della pena riguardava anche reati rientranti nell'art. 4-bis ord. pen.; quanto all'affidamento in prova al servizio sociale, aveva escluso la misura sulla base di una prognosi comportamentale negativa e della mancanza di un avvio di revisione critica, valorizzando le fonti informative acquisite. Nel ricorso si sosteneva, in modo generico, la presenza di elementi favorevoli, come la partecipazione al gruppo di trattamento intramurario, e si denunciavano asserite fratture motivazionali del provvedimento, senza però una specifica illustrazione delle censure; anche la memoria difensiva è stata ritenuta mera integrazione di un ricorso già carente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale di sorveglianza avesse svolto una valutazione logica e adeguatamente motivata, distinguendo correttamente tra i presupposti della detenzione domiciliare e quelli dell'affidamento in prova. In particolare, ha considerato non censurabile in sede di legittimità il giudizio prognostico negativo fondato sulle fonti informative e sulla mancata emersione di elementi positivi sufficienti a ritenere avviato un serio processo di revisione critica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione, concedibile sulla base di una prognosi favorevole di risocializzazione e prevenzione della recidiva
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
richiamato come disciplina delle ipotesi di detenzione domiciliare, distinta per presupposti e limiti di pena
la presenza di reati inclusi nel catalogo ostativo è stata ritenuta ostativa, nel caso concreto, all'ammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare
Cassa delle ammende
destinazione della somma di euro 3.000 in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di elementi per escludere la colpa del ricorrente
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale richiede una prognosi positiva fondata non solo sull'assenza di elementi negativi, ma anche sulla presenza di indicatori concreti di avvio di un percorso di revisione critica e di risocializzazione.
- Ai fini della concessione di misure alternative, il giudice deve valutare in modo complessivo la natura del reato, i precedenti, le pendenze, le informazioni di polizia, la condotta intramuraria e i risultati dell'indagine socio-familiare, senza attribuire rilievo decisivo a un singolo elemento isolato.
- La gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza non sono, da soli, sufficienti a escludere l'affidamento in prova; parimenti, non è necessaria la prova di una revisione critica completa, essendo sufficiente che il processo di autocritica sia seriamente avviato.
- La scelta tra le diverse misure alternative rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, logicamente coerente ed ancorata agli elementi istruttori.
- Nel ricorso per cassazione non sono sufficienti censure generiche o meramente confutative: occorre una specifica dimostrazione dei vizi motivazionali o giuridici dedotti, altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile.
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