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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7135/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'Appello di Roma che ha rigettato l'opposizione avverso la delibera sanzionatoria n. 180/2013 della Banca d'Italia, con cui era stata irrogata al ricorrente una sanzione pecuniaria di €90.000 in qualità di componente del Comitato direttivo e Vice Direttore Generale della Banca Monte dei Paschi di Siena per violazioni in tema di contenimento dei rischi finanziari. Il ricorrente deduce vizi processuali (errata applicazione del rito: regime previgente vs nuovo rito del d.lgs. 72/2015; richiesta di rinvio in attesa di pronunce CEDU/CGUE), vizi di diritto sostanziale (applicazione retroattiva o mancata applicazione della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. 72/2015 e dalla normativa UE; incompatibilità dell'art. 3 l. 689/1981 con presunzione di colpevolezza e con la Carta dei Diritti dell'UE), e vizi nella quantificazione della sanzione (eccessiva e non adeguatamente motivata, trattamento meno favorevole rispetto ad altri componenti, uso del concorso formale anziché cumulo materiale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i suoi motivi. Ha dichiarato inammissibile la richiesta di rinvio in attesa di pronunciamenti stranieri se proposta per la prima volta in cassazione e ha ritenuto non necessario il rinvio in ogni caso. Ha confermato la correttezza dell'applicazione ratione temporis del previgente rito processuale per i giudizi concernenti violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle modifiche (d.lgs. 72/2015), ritenendo infondati i profili relativi a disparità di trattamento e violazione dell'art. 6 CEDU in assenza di specificazione del concreto pregiudizio. Ha escluso la necessità di applicare retroattivamente disposizioni più favorevoli o di deferire questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia, affermando l'irretroattività delle norme sanzionatorie e l'opportunità di considerare il momento della commissione della violazione. Ha ritenuto legittima la valutazione concreta della colpa fatta dalla Corte di appello, escludendo che fosse in gioco una presunzione di colpa automatica, e ha confermato la legittimità della quantificazione della sanzione come esercizio discrezionale del giudice entro i limiti edittali, nonché la possibilità di applicare il criterio del concorso formale ex art. 8 l. 689/1981. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in €7.000 oltre €200 di esborsi, spese generali 15% e accessori) e possibile ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1‑quater DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. 72/2015

    Le disposizioni transitorie vanno applicate in relazione al momento della commissione della violazione (non al momento dell'instaurazione del processo): le modifiche si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore; per quelle anteriori restano applicabili le norme previgenti.

  • d.lgs. 385/1993 (TUB), art. 145 e art. 145‑quater

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione ratione temporis della disciplina processuale previgente per le violazioni commesse anteriormente alla riforma; la sola pubblicità dell'udienza non incide sulla legittimità del procedimento se non è dimostrato un concreto pregiudizio.

  • l. n. 689/1981, artt. 3, 8, 11

    Art. 3 (profili di responsabilità): la censura sulla presunzione di colpevolezza è superata quando il giudice accerta concretamente la colpa. Art. 8 e 11 (cumulo e criteri di quantificazione): il giudice di merito ha discrezionalità nella quantificazione della sanzione entro i limiti edittali; la motivazione che mostra il riferimento ai parametri previsti è sufficiente in sede di legittimità.

  • Direttiva 2013/36/UE, artt. 65 e 70

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza che invocava l'applicazione della disciplina UE più favorevole; non sussiste motivo per interpretare la normativa interna come dovuta ad applicazione retroattiva rispetto al momento della violazione.

  • Reg. (CE) n. 2988/98

    Richiamo ritenuto inconferente rispetto alla fattispecie; il regolamento non è pertinente alla disciplina delle sanzioni amministrative oggetto del giudizio.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    La Corte ha ritenuto che non sussista violazione del diritto al giusto processo ai sensi dell'art. 6 CEDU in assenza di dimostrazione di concreto pregiudizio derivante dall'applicazione del regime processuale previgente.

  • Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 48

    L'asserita contrarietà tra la disciplina nazionale (presunta presunzione di colpa) e l'art. 48 non è stata ritenuta fondata perché la decisione di merito ha accertato concretamente la colpa del ricorrente.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3 e 117

    I profili di parità di trattamento e di conformità al diritto UE non sono stati ritenuti violati alla luce delle considerazioni sul momento di applicazione della norma e dell'insussistenza di un pregiudizio concreto.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13 co. 1‑quater

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di una somma aggiuntiva pari al contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Le norme transitorie introdotte da riforme sanzionatorie si applicano in base al momento della commissione della violazione: non è automatica l'applicazione al processo instaurato successivamente.
  • In sede di impugnazione, la censura processuale relativa al rito o alla procedura richiede la specificazione del concreto pregiudizio subito; il mero richiamo alla irregolarità formale è inidoneo a prevalere in Cassazione.
  • La mera invocazione di norme europee o istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non assicura rinvio automatico: è necessario che sussista effettiva materia di diritto UE da chiarire e che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata.
  • Quando il giudice di merito accerta concretamente la responsabilità soggettiva (colpa) del destinatario di una sanzione amministrativa, i rilievi basati su una presunta 'presunzione di colpa' risultano inidonei.
  • La quantificazione delle sanzioni amministrative rientra nel potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti edittali; per impugnare tale quantificazione occorre dimostrare che sia eccedente i limiti o che la motivazione sia palesemente carente.
  • Per contestare un diverso trattamento sanzionatorio rispetto ad altri soggetti è necessario fornire elementi concreti e comparativi di calcolo che giustifichino un'applicazione diversa (es. criteri di determinazione della sanzione, profili soggettivi e oggettivi distinti).

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