Sentenza n. 4217/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 23/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza del 23 ottobre 2025, diretta a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti, di cui al Regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto. Il TAR ha ritenuto che l'avvenuta attivazione del procedimento abbia soddisfatto la pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Quanto alle spese, le ha compensate considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che ha provveduto in tempi ragionevoli. Ha tuttavia posto a carico dell'amministrazione la restituzione al ricorrente del contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere dopo l'attivazione del procedimento richiesto.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 9 del Regolamento (CE) n. 810/2009
Richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento richiesto per presentare una domanda amministrativa integra l'attivazione del relativo procedimento e soddisfa la pretesa azionata, quando l'oggetto del ricorso consisteva nell'obbligo dell'amministrazione di avviare quel procedimento.
- L'attivazione del procedimento richiesto nel corso del giudizio comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., senza necessità di una pronuncia sull'illegittimità originaria del silenzio.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, valutati il tempo intercorso tra l'istanza e il ricorso e il comportamento dell'amministrazione, quest'ultima abbia provveduto entro un termine ritenuto ragionevole; resta possibile porre a suo carico la restituzione del contributo unificato.
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