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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23237/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un’istanza di rimborso presentata per ottenere il 90% delle imposte IRPEF e ILOR versate per gli anni 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, da soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, la CTP aveva accolto il ricorso. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva riconosciuto il rimborso solo in favore della contribuente, limitatamente ai versamenti relativi ai redditi da lavoro autonomo, negandolo invece per i redditi di partecipazione societaria. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione della disciplina sul condono/rimborso e delle norme eurounitarie e della decisione della Commissione UE, sostenendo che la CGT aveva erroneamente escluso dalla nozione europea di impresa il reddito da lavoro autonomo percepito dalla contribuente quale componente del CdA, senza verificare la compatibilità del beneficio con il regime de minimis; 2) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per aver la sentenza attribuito una somma (Lire 190.000.000) corrispondente al totale richiesto congiuntamente dai contribuenti, nonostante il diritto fosse stato riconosciuto, in motivazione, solo alla contribuente e solo per una parte delle somme.

La decisione

La Corte ha accolto integralmente il ricorso. Ha ritenuto fondato il secondo motivo perché la sentenza impugnata presentava un vizio di ultrapetizione/incoerenza tra motivazione e dispositivo: la CGT aveva riconosciuto il rimborso solo per la contribuente e solo per i redditi da lavoro autonomo, ma aveva poi liquidato un importo superiore e comprensivo anche di somme riferite ai redditi di partecipazione, sul punto coperte da giudicato interno. Ha ritenuto fondato anche il primo motivo, affermando che il giudice di merito non aveva svolto l’indagine necessaria sulla concreta riconducibilità del reddito da lavoro autonomo dell’amministratore alla nozione eurounitaria di impresa e sulla eventuale compatibilità dell’aiuto con il regime de minimis o con la disciplina sugli aiuti di Stato. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame in fatto e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    riduzione del 90% delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990

    beneficio fiscale spettante solo nei limiti di compatibilità con il diritto dell’Unione e, per i contribuenti che svolgono attività d’impresa in senso eurounitario, subordinato alla verifica degli aiuti di Stato e del regime de minimis.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    sospensione dell’applicazione dell’agevolazione nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea

    norma di interpretazione autentica che disciplina il termine per il rimborso e impone la verifica di compatibilità UE per i soggetti che svolgono attività d’impresa.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    sono stati denunciati rispettivamente violazione di legge e nullità della sentenza per errori processuali e di motivazione/dispositivo.

  • artt. 112 e 132 c.p.c.

    la sentenza non può pronunciare oltre la domanda e deve essere coerente e specificamente motivata; il contrasto tra quanto riconosciuto in motivazione e quanto liquidato in dispositivo integra vizio processuale.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    il provvedimento del giudice tributario deve contenere una motivazione sufficiente e coerente.

  • art. 288 TFUE

    gli atti normativi dell’Unione vincolanti, come le decisioni della Commissione, sono immediatamente applicabili e il giudice nazionale deve darne attuazione.

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    può giustificare la compatibilità dell’aiuto se questo compensa danni causati da calamità naturali, senza sovracompensazione.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    le misure di aiuto di Stato non notificate o incompatibili sono illegittime; la decisione UE ha escluso la compatibilità del regime per le imprese.

  • Direttiva 77/388/CEE

    richiamata come base della nozione eurounitaria di attività economica e per escludere che il beneficio sia automaticamente spettante a chi svolge attività economica in senso UE.

  • Regolamento (CE) n. 1407/2013

    evocato come parametro del regime de minimis, da verificare in concreto ai fini della compatibilità dell’aiuto individuale.

  • Regolamento (CE) n. 717/2014

    evocato come altro regolamento de minimis rilevante per la verifica di compatibilità dell’aiuto individuale.

  • Regolamento (CE) n. 994/98

    richiamato quale base di regimi di aiuti approvati cui può conformarsi il beneficio individuale.

Massime di principio

  • Ai fini dei benefici fiscali collegati al sisma del 1990 in Sicilia, il giudice nazionale deve verificare d’ufficio la compatibilità dell’aiuto con il diritto dell’Unione quando il contribuente svolga un’attività economica qualificabile come impresa in senso eurounitario, a prescindere dalla forma giuridica o dalla denominazione interna dell’attività.
  • Nella nozione eurounitaria di impresa rientra ogni soggetto che eserciti un’attività economica consistente nell’offrire beni o servizi sul mercato; la qualifica interna di lavoratore autonomo, amministratore o professionista non è di per sé decisiva, essendo necessario un accertamento in fatto sulla concreta attività svolta.
  • In materia di aiuti di Stato, la compatibilità del beneficio può sussistere solo se ricorrono i presupposti del regime de minimis o della compensazione dei danni da calamità senza sovracompensazione; spetta al contribuente allegare e provare i fatti che giustificano l’applicazione dell’eccezione.
  • Il giudice tributario deve evitare scostamenti tra motivazione e dispositivo e non può riconoscere somme diverse o superiori a quelle effettivamente domandate, specie quando una parte della pretesa sia già coperta da giudicato interno.
  • Le decisioni della Commissione UE e della Corte di giustizia che incidono sulla compatibilità di un regime fiscale hanno efficacia vincolante e immediata nel giudizio nazionale, imponendo al giudice di adeguare la decisione alla sopravvenienza eurounitaria.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicato

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