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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08916/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la responsabilità per truffa e il relativo trattamento sanzionatorio, è rimasta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione sull'affermazione di penale responsabilità, ma la censura era considerata meramente riproduttiva di questioni già esaminate e ritenute infondate in appello. Con il secondo motivo contestava la mancata esclusione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, ma tale questione non risultava dedotta in appello. Con il terzo motivo lamentava il difetto di motivazione sulla recidiva, sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, sulla determinazione della pena e sulla quantificazione della provvisionale; anche questa censura era ritenuta inammissibile o infondata, perché il trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed era sorretto da motivazione sufficiente. La Corte rilevava inoltre che la recidiva non era stata prospettata in appello, con interruzione della catena devolutiva.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    per le violazioni di legge

    Viene richiamato per affermare, in via espressa, la non proponibilità in cassazione di questioni non devolute con i motivi di appello; la Corte estende il principio anche ai vizi motivazionali, per evitare annullamenti su punti sottratti al giudice di secondo grado.

  • art. 132 c.p.

    È richiamato come criterio guida per la graduazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come criterio guida per la determinazione del trattamento sanzionatorio e del giudizio di bilanciamento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere proposte per la prima volta questioni che non abbiano formato oggetto dei motivi di appello, poiché si interrompe la catena devolutiva e la censura resta inammissibile.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione in modo meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di appello, se la motivazione impugnata è logica e giuridicamente corretta.
  • La valutazione sulla sussistenza di aggravanti, sulla recidiva, sul giudizio di bilanciamento e sulla quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo manifesta arbitrarietà o illogicità della motivazione.
  • La quantificazione della provvisionale, quando coerente con il danno accertato e motivata, non è sindacabile in cassazione come autonoma sede di rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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