Sentenza n. 566/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., con verbale di notifica e sequestro amministrativo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare di porto d’armi dal 1995, ha impugnato il divieto prefettizio sostenendo che il giudizio di inaffidabilità fosse fondato su un’istruttoria insufficiente e su motivazioni stereotipate. Ha dedotto di essere incensurato, di non avere mai abusato delle armi e di avere presentato denunce-querele contro l’ex datore di lavoro nell’ambito di una controversia lavorativa e di riferite condotte persecutorie. Ha inoltre proposto domanda risarcitoria per danni patrimoniali ed esistenziali. L’amministrazione aveva fondato il provvedimento sulle denunce relative a ripetute condotte vessatorie e minacciose, sulla conflittualità tra il ricorrente e l’ex datore di lavoro, sul servizio di vigilanza radiocollegata presso il domicilio del ricorrente e sul precedente ritiro cautelare delle armi e delle munizioni.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondato il ricorso. L’art. 39 T.U.L.P.S. consente di negare o vietare la detenzione di armi non solo in presenza di condanne per determinati reati, ma anche quando il soggetto non offra affidamento di non abusarne. Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, bensì una deroga al generale divieto di detenzione, e l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione, anche prospettica e preventiva, dell’affidabilità dell’interessato. Non è necessario né un accertato abuso delle armi né un giudizio di pericolosità sociale; possono rilevare anche fatti privi di rilievo penale e situazioni di conflittualità interpersonale. Nel caso concreto, le recenti denunce per atti persecutori, il conflitto con l’ex datore di lavoro, le riferite condotte minacciose e la vigilanza presso il domicilio costituivano elementi sufficienti a giustificare il divieto per esigenze di tutela della pubblica e privata incolumità. La successiva remissione della querela e l’eventuale esito del procedimento penale sono stati ritenuti irrilevanti, poiché la legittimità dell’atto va valutata in base alla situazione esistente al momento della sua adozione. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, sia perché mancava l’illegittimità dell’esercizio del potere amministrativo, sia perché la domanda era stata formulata genericamente. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in complessivi euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
non dà affidamento di non abusare delle armi
La disposizione consente di vietare la detenzione o di negare il porto d’armi anche in assenza di condanne penali, quando una valutazione discrezionale e prospettica dell’amministrazione evidenzi il rischio, anche potenziale, di abuso delle armi.
non depositata in giudizio nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a.
La sentenza penale richiamata oralmente dal difensore, ma non depositata nei termini processuali, non è stata considerata dal giudice.
La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell’illegittimità dell’azione amministrativa, elemento costitutivo della responsabilità dedotta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento, insieme all’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base per la tutela dei dati personali relativi alla parte interessata.
Massime di principio
- Il divieto di detenere armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. può essere adottato anche in assenza di condanne penali, di un accertato abuso delle armi o di un giudizio di pericolosità sociale, quando elementi concreti consentano di escludere l’affidamento del soggetto circa il loro corretto utilizzo.
- La valutazione prefettizia sull’affidabilità del titolare del porto d’armi ha natura ampiamente discrezionale, preventiva e prospettica; può fondarsi anche su fatti privi di rilievo penale e su situazioni di conflittualità interpersonale idonee, secondo una valutazione ragionevole, ad accrescere il rischio di uso improprio delle armi.
- La conflittualità intensa e attuale tra il titolare delle armi e persone determinate, corroborata da denunce per condotte minacciose o persecutorie e da ulteriori misure di vigilanza, può costituire autonomo indice di inaffidabilità sufficiente a giustificare il divieto di detenzione per finalità preventive.
- La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; le sopravvenienze, come la remissione della querela o l’esito successivo del procedimento penale, non incidono sulla legittimità originaria dell’atto.
- Il rigetto dell’azione di annullamento per la legittimità del provvedimento esclude, in difetto di ulteriori autonome ragioni, la responsabilità risarcitoria dell’amministrazione per asseriti danni derivanti dall’atto.
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