Cassazione Penale, Sentenza n. 45876/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva annullato la misura custodiale applicata dal GIP per il reato previsto dall'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Il P.M. censura l'omessa valutazione, da parte del Tribunale del riesame, di una consulenza tecnica depositata nel fascicolo (accertamento del principio attivo e numero di dosi ricavabili dalla cannabis sequestrata) che, a suo avviso, dimostrerebbe la gravità indiziaria. Il Tribunale del riesame aveva invece ritenuto insufficiente il narcotest e aveva escluso la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, anche in considerazione di elementi che potevano far propendere per una coltivazione non clandestina e del fatto che il sequestro del materiale e degli attrezzi avrebbe scongiurato il pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile. Ha motivato che il P.M. contestava solo il profilo della gravità indiziaria, trascurando quello delle esigenze cautelari: dato che il Tribunale del riesame aveva escluso entrambi i presupposti per la misura, il ricorso del P.M. doveva investire entrambi i profili per mostrare un interesse concreto e attuale al ripristino della misura. La giurisprudenza citata conferma che il ricorso del P.M. è privo di interesse se, pur contestando la gravità degli indizi, non dimostra che l'accoglimento porterebbe al ripristino della misura in assenza di esigenze cautelari. Di conseguenza il provvedimento impugnato è stato confermato nella sostanza mediante dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Norma che disciplina le sanzioni per le condotte di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; è il capo di imputazione alla base dell'applicazione della misura cautelare nel caso concreto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 46113 del 09/11/2021; Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018
Principio consolidato che il ricorso del pubblico ministero è inammissibile per difetto di interesse se contesta solo la gravità indiziaria quando anche le esigenze cautelari sono negate; l'interesse del P.M. deve essere tale da poter effettivamente condurre al ripristino della misura cautelare
Massime di principio
- Per ottenere l'annullamento di un provvedimento che revoca o rifiuta una misura cautelare, il P.M. deve impugnare e motivare entrambi i presupposti della misura: gravità indiziaria e esigenze cautelari; contestare solo uno dei due profili può rendere il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
- La mera positività di un narcotest può essere considerata insufficiente dal giudice se sussistono dubbi sull'efficacia drogante della sostanza: l'accertamento tossicologico (consulenza tecnica) ha rilevanza decisiva per valutare la gravità indiziaria quando è contestata la natura e la potenza della sostanza sequestrata.
- Se il tribunale ritiene che il sequestro dei beni e degli strumenti sia idoneo a prevenire il pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione, e non emergono legami con circuiti criminali o proventi dell'attività illecita, le esigenze cautelari possono essere escluse anche in presenza di quantitativi rilevanti.
- Le nuove risultanze tecniche acquisite dopo l'udienza del giudice che ha deciso il riesame possono essere rilevanti solo se tempestivamente depositate e comunicate alle parti; la tempestività e la correttezza formale della produzione documentale sono essenziali per la loro valorizzazione in sede impugnatoria.
- In caso di impugnazione del P.M. è strategico articolare censure precise e documentate su entrambi i profili (indizi e esigenze cautelari), anche fornendo elementi che dimostrino come l'accoglimento del ricorso potrebbe realisticamente condurre al ripristino della misura.
- Il rispetto del contraddittorio e della comunicazione degli atti (es. consulenze tecniche) ai difensori è un requisito processuale che può incidere sulla utilizzabilità degli atti stessi: atti sopravvenuti devono essere notificati per consentire la valutazione e la possibile contestazione da parte della difesa.
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