Cassazione Penale, Sentenza n. 34988/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva riconosciuto l'equa riparazione per ingiusta detenzione domiciliare subita da Angelillo, in quanto assolto irrevocabilmente dal reato di furto aggravato. Il Ministero deduceva violazione di legge e carenza di motivazione perché la Corte territoriale avrebbe concesso l'indennizzo basandosi esclusivamente sull'assoluzione, senza valutare "ex ante" la condotta del richiedente e senza accertare l'eventuale concorso o causa data dal comportamento dell'imputato (dolo o colpa grave o, comunque, profili di colpa), così contravvenendo ai criteri fissati dall'art. 314 c.p.p. e dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo la motivazione dell'ordinanza di merito inadeguata. Ha rilevato che la Corte d'appello si era limitata a richiamare l'assoluzione (ingustizia sostanziale) senza compiere la valutazione "ex ante" della condotta del richiedente necessaria per escludere che questi abbia dato o concorso a dare causa alla misura cautelare. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio, disponendo che in sede di revisione siano esaminate le circostanze di fatto, gli elementi indiziari alla base della misura e il comportamento del richiedente prima e dopo l'adozione della misura.
Norme richiamate
Regola l'equa riparazione per ingiusta detenzione: l'indennizzo può essere escluso se il richiedente ha dato o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve valutare "ex ante" la condotta del richiedente e motivare in modo specifico tale valutazione.
Disciplina le condizioni per l'applicazione delle misure cautelari; rilevante per individuare i casi di cosiddetta ingiustizia formale quando la misura è stata adottata in difetto delle condizioni di legge.
Si riferisce ai presupposti dell'applicabilità delle misure cautelari; la loro mancanza può determinare ingiustizia formale se accertata irrevocabilmente.
Sez. U., n. 34559 del 26/06/2002 (Min. Tesoro in proc. De Benedictis)
La Corte ha stabilito che il giudice della riparazione deve apprezzare autonomamente e compiutamente tutti gli elementi probatori disponibili al fine di verificare se il richiedente abbia dato o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave, fornendo motivazione adeguata e fondata su fatti concreti e precisi.
Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera quale condizione ostativa ... non può concretamente esplicarsi nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura ... avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione
Soglia di operatività della causa ostativa: il giudice della riparazione non può automaticamente escludere la responsabilità del richiedente dove l'insussistenza delle condizioni della misura sia accertata soltanto da una diversa valutazione degli stessi elementi già valutati dal giudice cautelare.
Sez. U., n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Distinzione tra giudice penale e giudice della riparazione: quest'ultimo ha un iter logico-motivazionale autonomo e deve stabilire se le condotte del richiedente siano state fattore condizionante della detenzione, potendo valutare il materiale probatorio per la verifica della responsabilità civile ma senza contraddire i limiti imposti (es. non può ritenere provati fatti ritenuti non provati dal giudice di cognizione).
Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 (Quaresima)
Ribadisce che il giudice della riparazione non può considerare provati fatti che il giudice di cognizione ha ritenuto non provati; pur restando autonoma, la valutazione è comunque vincolata da quanto emerso nel processo di cognizione.
Massime di principio
- L'assoluzione dell'imputato (ingustizia sostanziale) non produce automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione deve valutare "ex ante" la condotta del richiedente per verificare se questi abbia dato o concorso a dare causa alla misura.
- Occorre distinguere sempre tra ingiustizia sostanziale (assoluzione) e ingiustizia formale (vizi nell'applicazione delle condizioni di legge per la misura): i presupposti giuridici e le conseguenze probatorie sono differenti.
- Il giudice della riparazione ha un'analisi autonoma del materiale probatorio ma non può ritenere provati fatti che il giudice di cognizione ha dichiarato non provati; la motivazione deve essere dettagliata e fondata su fatti concreti.
- Nella valutazione vanno esaminati gli elementi che avevano sorretto l'adozione della misura (indizi, relazioni tra indagato e coautore, modalità del fatto) e il comportamento del richiedente prima e dopo la misura, per accertare se abbia creato una 'falsa apparenza' di responsabilità.
- La mera sovrapposizione tra le ragioni dell'assoluzione e quelle per la riparazione è insufficiente: il giudice deve evitare automatismi e spiegare perché, pur essendo intervenuta l'assoluzione, non sussistono profili di colpa escludenti l'indennizzo.
- In casi simili, attendersi possibile annullamento e rinvio se la motivazione della Corte d'appello è sintetica o si limita a richiamare l'assoluzione senza esaminare il nesso causale tra comportamento dell'interessato e adozione della misura.
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