Sentenza n. 1598/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell'Ordine provinciale che differiva al 13 ottobre 2022 la cessazione temporanea della sospensione dell'attività, originariamente adottata il 1° marzo 2022, in relazione alla documentata infezione e alla successiva somministrazione vaccinale
Esito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il medico aveva impugnato il provvedimento del 28 luglio 2022, con cui l'Ordine provinciale aveva differito al 13 ottobre 2022 la cessazione temporanea della sospensione dell'attività, indicata come differita di tre mesi dalla documentata infezione e sino alla prima data utile per la vaccinazione. Aveva inoltre impugnato gli atti presupposti e connessi, inclusa, per quanto occorresse, la circolare del Ministero della Salute n. 8284 del 3 marzo 2021. Il ricorso chiedeva anche misure cautelari, respinte con ordinanza pubblicata il 19 ottobre 2022. La sentenza non esamina nel merito i motivi di legittimità, poiché il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
La decisione
La rinuncia, sottoscritta direttamente dal ricorrente e notificata alle controparti il 2 ottobre 2026, è stata ritenuta conforme alle formalità dell'art. 84 c.p.a., compreso il termine di dieci giorni prima dell'udienza. Il TAR ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati. Spese integralmente compensate fra tutte le parti, considerati gli interessi sottesi alla domanda poi rinunciata.
Norme richiamate
Al riguardo, si osserva che l’art. 84 cod. proc. amm. prescrive, rispettivamente al primo e al terzo comma, che la rinunzia debba provenire direttamente dalla parte (oppure dal difensore munito di mandato speciale a rinunziare) e debba essere notificata alle altre parti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza.
La rinuncia deve provenire dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale e deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; il comma 2 consente la compensazione delle spese.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Considerato che le predette formalità risultano rispettate, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il rispetto delle formalità della rinuncia comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando proviene direttamente dalla parte, oppure da un difensore munito di mandato speciale, ed è notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.
- In caso di rinuncia al ricorso, le spese possono essere compensate integralmente; la decisione sulla loro regolazione può tenere conto degli interessi sottesi alla domanda giudiziale rinunciata.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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