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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11056/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto pluriaggravato in concorso. I motivi dedotti erano: insussistenza degli elementi costitutivi del reato, con particolare riferimento al dolo specifico; violazione dell'art. 131-bis c.p.; vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 c.p. quanto al trattamento sanzionatorio; ingiusto diniego delle circostanze attenuanti generiche; manifesta illogicità della motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure riproponessero questioni già esaminate e correttamente disattese dal giudice di merito, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del fatto e della motivazione non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano già stati adeguatamente vagliati e respinti dalla Corte territoriale. In particolare, la doglianza sull'elemento soggettivo è stata considerata una inammissibile rilettura alternativa della vicenda; la questione sull'inedibilità della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta infondata alla luce della motivazione d'appello; le censure sul trattamento sanzionatorio, sulle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale sono state reputate non censurabili in cassazione perché espressione di discrezionalità del giudice di merito, non arbitraria e sorretta da motivazione non illogica. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ha escluso che, nel caso concreto, fosse ravvisabile un vizio rilevante sulla mancata applicazione della causa di non punibilità, richiamando la motivazione già resa dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro del trattamento sanzionatorio, ma la sua applicazione è stata ritenuta adeguatamente motivata dal giudice di merito e non censurabile in cassazione se non per arbitrarietà o manifesta illogicità.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato ai fini della valutazione della pena; la Corte ha ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo se sorretta da motivazione manifestamente illogica o arbitraria.

  • art. 625 c.p.

    Norma implicitamente evincibile dalla contestazione di furto pluriaggravato; non è però espressamente riportata nel testo come articolo, quindi il riferimento resta ricostruibile solo dal reato indicato.

  • art. 56 c.p.

    Il fatto è qualificato come tentato furto, quindi la decisione presuppone la disciplina del delitto tentato; il testo non cita espressamente l'articolo, ma il riferimento è ricavabile dalla formula del reato contestato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura alternativa del fatto storico o della prova quando il giudice di merito abbia già esaminato e motivatamente respinto le censure proposte.
  • La censura sull'elemento soggettivo del reato deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha spiegato in modo coerente la sussistenza del dolo specifico, la doglianza che richiede una diversa ricostruzione dei fatti è inammissibile.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione adeguata del giudice di merito; in cassazione la relativa valutazione è sindacabile solo per manifesta illogicità o mancanza assoluta di motivazione.
  • La determinazione della pena, il riconoscimento delle attenuanti generiche e il diniego della sospensione condizionale rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se la motivazione esclude arbitrarietà e manifesta illogicità.
  • Quando il ricorso ripropone motivi già compiutamente esaminati nei gradi di merito senza individuare reali vizi di legittimità, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità con condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoElemento soggettivoCause di non punibilitàPena e commisurazioneCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiTentativoConcorso di personeParticolare tenuità del fatto

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