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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18212/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I tre ricorrenti impugnano la sentenza di conferma dell'appello che li aveva giudicati responsabili, in abbreviato, dei reati di detenzione e porto di ordigni esplosivi, furto mediante esplosione di uno sportello bancomat e riciclaggio di un'autovettura (con assorbimento della contestata ricettazione). Hanno dedotto due motivi principali: (1) per Jonathan Sapia e Luca Trionfo vizio di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurazione del concorso nei reati di detenzione/porto di esplosivi e del furto, sostenendo l'assenza di prove certe della loro partecipazione (assenza di riprese nei garage, mancata prova della loro presenza al momento della partenza delle auto, possibile ruolo limitato a semplice raccolta/divisione della refurtiva dopo il fatto e possibile intervento di un settimo complice); (2) vizio di motivazione relativo al reato di riciclaggio dell'Alfa Romeo Giulietta per carenza di prova circa la loro partecipazione alle operazioni di alterazione della targa, in particolare per Jonathan e Trionfo.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi infondati e ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna. Ha richiamato il principio della 'doppia conforme' e valutato che i giudici di merito hanno fornito una motivazione congrua e coerente fondata su elementi indiziari univoci e convergenti: operazione altamente organizzata, base logistica con box locati, disponibilità di veicoli resi difficilmente rintracciabili e targhe false, movimenti e frequentazioni costanti dei soggetti monitorati, rinvenimento della refurtiva (34.000 euro) suddivisa da Trionfo in sette mazzette e ritrovamento di materiali compatibili (nastro adesivo), coincidenza temporale degli spostamenti dei ricorrenti con gli altri indagati. La Corte ha inoltre ritenuto inverosimile e generica la versione della difesa sul presunto incontro estemporaneo con un settimo complice, e ha ricordato che il silenzio degli imputati non può essere usato come prova ma può integrare la valutazione di altri elementi 'aliunde'. Sul punto del riciclaggio la Corte ha stabilito che la responsabilità concorsuale non richiede necessariamente la prova dell'accesso fisico al garage dove sono avvenuti gli interventi sulle targhe, potendosi inferire la partecipazione in un contesto organizzato. Conseguentemente tutte le censure sono state respinte e le condanne confermate.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La Corte ricorda che per censurare la motivazione come manifestamente illogica ai sensi di questa disposizione la ricostruzione alternativa proposta dall'imputato deve risultare inconfutabile e non costituire una mera ipotesi alternativa; il dubbio deve poggiare su elementi processuali concreti e non su congetture

  • Giurisprudenza consolidata sulla valutazione degli indizi (v. Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020 e altra giurisprudenza citata)

    Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020 e altre pronunce citate

    Il giudice deve valutare gli indizi non in modo atomistico ma con un esame globale che verifichi la certezza dei singoli fatti e la loro valenza dimostrativa complessiva, per accertare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; ipotesi alternative prive di riscontro non bastano a scalfire la convinzione dei giudici

  • Giurisprudenza sul valore del silenzio dell'imputato

    Sez. 3, n. 43254 del 19/09/2019; Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019; Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019

    Il silenzio dell'imputato non può costituire prova a suo carico, ma può essere utilizzato dal giudice come elemento integrativo nella valutazione complessiva delle circostanze 'aliunde' senza sovvertire l'onere della prova

  • Principio della 'doppia conforme' (v. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Arentieri)

    Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Arentieri

    Quando sentenza di primo grado e sentenza di appello contengono valutazioni omogenee e si richiamano l'una all'altra, la Corte di cassazione considera la motivazione come un unico complesso argomentativo rafforzando il controllo di legittimità sul vizio di motivazione

Massime di principio

  • In presenza di una doppia conforme (prime e seconde decisioni sostanzialmente coincidenti), la Cassazione esercita un sindacato limitato: serve una motivazione manifestamente illogica o inconfutabile per riformare la valutazione di merito
  • La prova basata su elementi indiziari va valutata nel suo complesso, non in modo atomistico: molte circostanze convergenti e coerenti possono fondare la responsabilità anche in assenza di prova diretta
  • Il silenzio dell'imputato non è di per sé prova di colpevolezza, ma può concorrere come elemento integrativo nella più ampia valutazione degli 'altri' indizi raccolti
  • Ipotesi alternative difensive devono essere supportate da elementi concreti emersi nel processo per essere ritenute idonee a generare un ragionevole dubbio; mere congetture o spiegazioni generiche sono spesso ritenute inverosimili
  • La responsabilità per reati collegati all'occultamento della provenienza di un bene (es. riciclaggio dell'autovettura) può essere inferita anche senza prova della presenza fisica dell'imputato nel luogo tecnico dell'occultamento, se inserita in un quadro organizzato volto a rendere non riconducibile il bene
  • Fattori fattuali come la suddivisione del provento, la corrispondenza di oggetti rinvenuti e le ricorrenti frequentazioni tra indagati rafforzano la valutazione del concorso nell'azione delittuosa

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