Cassazione Penale, Sentenza n. 14365/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva riconosciuto a Mutti il ruolo di amministratore di fatto della P.G. Service s.r.l. e lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, rideterminando la pena complessiva a quattro anni. I mezzi di impugnazione miravano a: 1) censurare la mancata prova oltre ogni ragionevole dubbio, denunciando la genericità delle dichiarazioni del curatore e l'incredibilita delle dichiarazioni del coimputato Cristiano Pivetti; 2) richiamare una precedente assoluzione (Tribunale di Brescia 5/2/2021) per fatti correlati e sostenere che ciò avrebbe dovuto comportare analoga decisione; 3) contestare che la disponibilita delle credenziali di home banking fosse rilevante per dimostrare il controllo del Mutti sui conti; 4) criticare l'applicazione del vincolo di continuazione e la determinazione della violazione piu grave; 5) affermare l'incompatibilita tra continuazione e recidiva o comunque la non corretta configurazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua interezza. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando la valutazione di merito sulla credibilita del Pivetti e la rilevanza della disponibilita delle credenziali bancarie quale riscontro individualizzante del ruolo di amministratore di fatto del Mutti, e osservando che l'assoluzione nel procedimento precedente non travolge la ricostruzione dei fatti qui considerati, atteso il diverso arco temporale e le specifiche condotte contestate. Il terzo motivo è stato respinto perché la Corte territoriale ha correttamente confrontato le pene per valutare quale violazione fosse piu grave ai fini della continuazione, rispettando il giudicato; il quarto motivo è stato dichiarato infondato poiché la recidiva è compatibile con la continuazione ove ne sussistano i presupposti normativi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite formale ai motivi di ricorso per Cassazione: il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti da questa norma.
Riferimento alla fattispecie di reato fiscale per la quale il Mutti era stato assolto nel precedente giudizio; la Corte distingue l'assoluzione precedente, fondata su diversi elementi e periodo temporale, dalla materia di bancarotta oggetto del presente processo.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. in l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata per la trasmissione di motivi aggiunti/documenti alla Corte; il procedimento ha recepito documenti prodotti ai sensi di questa disposizione.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
art. 223, co. II, legge fallimentare
Citata nel motivo difensivo come possibile quadro normativo per alcune condotte documentali; la Corte osserva che fatti genericamente evocati non sono stati concretamente contestati ai sensi di quella specifica disposizione.
Massime di principio
- La valutazione della responsabilità penale può reggersi anche su prove dichiarative se ritenute credibili e supportate da riscontri: la mancanza di documentazione non esclude la condanna quando esistano dichiarazioni coerenti e riscontri circostanziali significativi.
- Una precedente assoluzione in altro procedimento non impedisce di ottenere una condanna in un diverso processo quando gli elementi fattuali, il periodo considerato o le specifiche contestazioni siano diversi: occorre valutare la diversità della piattaforma probatoria e del periodo temporale.
- La disponibilità o il controllo di strumenti informatici (es. credenziali di home banking) può costituire riscontro individualizzante rilevante per dimostrare il controllo effettivo sui conti societari e quindi l'esercizio di fatto della amministrazione.
- Nel caso di continuazione tra reati già definiti e reati sub iudice, la scelta della 'violazione più grave' per il calcolo del cumulo va effettuata confrontando le pene irrogate (o da irrogare) in modo omogeneo, rispettando il giudicato già formato.
- La recidiva può coesistere con il vincolo della continuazione: la continuazione non unifica ontologicamente le singole fattispecie, e la recidiva resta applicabile se sussistono i presupposti normativi.
- Le censure difensive generiche sulla carenza di accertamenti documentali sono deboli se il difensore non indica specificamente quali elementi probatori mancanti sarebbero decisivi; la scelta di riti o strategie difensive che escludono ulteriori indagini può limitare la successiva capacità di criticare la piattaforma probatoria.
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