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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33392/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata della controversia pendente, tempestivamente documentata dalla contribuente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi della normativa richiamata. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Lazio che aveva respinto l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento, da parte del giudice tributario di primo grado, di un avviso di liquidazione con cui erano state richieste imposte di registro, ipotecaria e catastale su un atto stipulato tra la società e un'altra impresa, formalmente qualificato come contratto di affitto di un terreno di proprietà della società resistente e destinato alla costruzione di un impianto fotovoltaico. Secondo l'Ufficio, i giudici di merito avevano erroneamente omesso di considerare le anomalie dell'atto rispetto alla causa tipica dell'affitto/locazione, che avrebbero invece imposto la riqualificazione dell'accordo come concessione di diritto reale di superficie. In corso di giudizio la contribuente ha depositato istanza e documentazione relativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, con prova della domanda e del pagamento della prima rata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere la corretta qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro in base alla sua intrinseca natura e agli effetti giuridici sostanziali.

  • art. 952 c.c.

    Richiamato per la disciplina del diritto di superficie, rispetto al quale l'Ufficio assumeva la riconducibilità dell'atto.

  • art. 953 c.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina del diritto di superficie e alla sua durata/estensione.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato in tema di autonomia contrattuale e possibile qualificazione del regolamento negoziale oltre gli schemi tipici.

  • art. 1571 c.c.

    Richiamato quale norma definitoria della locazione, posta a confronto con la diversa qualificazione prospettata dall'Ufficio.

  • art. 1576 c.c.

    Richiamato come disposizione della disciplina della locazione, nel confronto tra schema locatizio e assetto concreto dell'accordo.

  • art. 1587 c.c.

    Richiamato tra le norme della locazione invocate dall'Ufficio per evidenziare la distanza della fattispecie concreta dal tipo legale.

  • art. 1590 c.c.

    Richiamato tra le norme della locazione invocate dall'Ufficio per sostenere l'incompatibilità della causa concreta con il contratto tipico di affitto/locazione.

  • art. 1615 c.c.

    Richiamato in relazione al contratto di affitto e alle obbligazioni dell'affittuario, sempre nel quadro della diversa qualificazione sostenuta dall'Ufficio.

  • art. 1, commi 197, 198, 200 e 201, legge di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

    "L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 ... Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni ..."

    La Corte applica la disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti: il deposito della domanda e della documentazione richiesta comporta l'estinzione del giudizio; l'eventuale diniego segue un autonomo regime di impugnazione.

  • d.l. 30 marzo 2023, n. 34, art. 20, comma 1, lett. c)

    Richiamato per la modifica della disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il deposito tempestivo della domanda di definizione agevolata della controversia pendente, corredato della documentazione richiesta dalla legge, determina l'estinzione del giudizio.
  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata e la relativa istanza risulta rituale, la Corte non esamina il merito del ricorso, dovendo limitarsi a dichiarare l'estinzione del processo.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
  • La riqualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro, prospettata dall'Ufficio in base alla causa concreta e alle anomalie rispetto al tipo negoziale dichiarato, resta assorbita se interviene la definizione agevolata della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiContratti
IstitutiGiudicato

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