Cassazione Civile, Ordinanza n. 19240/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza funzionale del Tribunale di Firenze a decidere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4156/2022, emesso dal medesimo ufficio. Ha quindi rimesso le parti davanti al Tribunale di Firenze, assegnando il termine di legge per la riassunzione del giudizio. Nessuna pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento promosso d'ufficio.
Esito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La controversia originava da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze, con cui era stato ingiunto a una società di pagare il saldo di due fatture emesse nell'ambito di un contratto di appalto concluso tra le parti. La società ingiunta proponeva opposizione avanti al Tribunale di Firenze. Successivamente, il Tribunale di Firenze declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Verona, ritenendo che tra le varie cause pendenti tra le stesse parti vi fosse un rapporto unitario e quindi ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tali da giustificare il simultaneus processus. Il Tribunale di Verona, investito della causa, sollevava però regolamento di competenza d'ufficio sostenendo che, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto, prevista dall'art. 645 c.p.c., è inderogabile e prevale sulle regole di connessione. Il Procuratore Generale chiedeva di dichiarare la competenza del Tribunale di Firenze.
Norme richiamate
attribuisce la competenza sull'opposizione a decreto ingiuntivo all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto; tale competenza ha natura funzionale e inderogabile e prevale sulle regole di connessione.
consente il regolamento di competenza nei limiti temporali richiamati quando il giudice superiore riceva l'intera causa in violazione della ripartizione funzionale.
richiamato quale parametro temporale per l'esercizio del regolamento di competenza.
Massime di principio
- La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo è funzionale e inderogabile, sicché non può essere spostata per ragioni di connessione oggettiva o soggettiva con altre cause tra le stesse parti.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice che ha emesso il decreto deve trattenere la cognizione dell'opposizione anche se sussistono esigenze di simultaneus processus con altri giudizi pendenti.
- Se, in violazione della competenza funzionale, l'intera causa viene rimessa ad altro ufficio, il giudice ad quem può sollevare regolamento di competenza d'ufficio nei limiti di legge.
- Le esigenze di concentrazione processuale non prevalgono sulle regole speciali che attribuiscono in modo inderogabile la competenza al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19186/2024 del 12/07/2024
- ordinanza_civile · 12 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19201/2024 del 12/07/2024
- ordinanza_civile · 12 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19202/2024 del 12/07/2024
- ordinanza_civile · 12 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19203/2024 del 12/07/2024
- ordinanza_civile · 12 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19204/2024 del 12/07/2024
- ordinanza_civile · 12 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19207/2024 del 12/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →