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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19240/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza funzionale del Tribunale di Firenze a decidere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4156/2022, emesso dal medesimo ufficio. Ha quindi rimesso le parti davanti al Tribunale di Firenze, assegnando il termine di legge per la riassunzione del giudizio. Nessuna pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento promosso d'ufficio.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

La controversia originava da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze, con cui era stato ingiunto a una società di pagare il saldo di due fatture emesse nell'ambito di un contratto di appalto concluso tra le parti. La società ingiunta proponeva opposizione avanti al Tribunale di Firenze. Successivamente, il Tribunale di Firenze declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Verona, ritenendo che tra le varie cause pendenti tra le stesse parti vi fosse un rapporto unitario e quindi ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tali da giustificare il simultaneus processus. Il Tribunale di Verona, investito della causa, sollevava però regolamento di competenza d'ufficio sostenendo che, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto, prevista dall'art. 645 c.p.c., è inderogabile e prevale sulle regole di connessione. Il Procuratore Generale chiedeva di dichiarare la competenza del Tribunale di Firenze.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    attribuisce la competenza sull'opposizione a decreto ingiuntivo all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto; tale competenza ha natura funzionale e inderogabile e prevale sulle regole di connessione.

  • art. 45 c.p.c.

    consente il regolamento di competenza nei limiti temporali richiamati quando il giudice superiore riceva l'intera causa in violazione della ripartizione funzionale.

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato quale parametro temporale per l'esercizio del regolamento di competenza.

Massime di principio

  • La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo è funzionale e inderogabile, sicché non può essere spostata per ragioni di connessione oggettiva o soggettiva con altre cause tra le stesse parti.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice che ha emesso il decreto deve trattenere la cognizione dell'opposizione anche se sussistono esigenze di simultaneus processus con altri giudizi pendenti.
  • Se, in violazione della competenza funzionale, l'intera causa viene rimessa ad altro ufficio, il giudice ad quem può sollevare regolamento di competenza d'ufficio nei limiti di legge.
  • Le esigenze di concentrazione processuale non prevalgono sulle regole speciali che attribuiscono in modo inderogabile la competenza al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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