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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26893/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex art. 6 CEDU relativo alla durata irragionevole di un giudizio presupposto. La Corte d'appello aveva riconosciuto a ciascun istante un indennizzo di euro 1.300,00 e disposto la condanna del Ministero anche alle spese. A seguito di ricorso per cassazione sul solo capo spese, la pronuncia era stata cassata con rinvio e, in sede di riassunzione, la Corte d'appello aveva rideterminato le spese del primo grado e del giudizio di legittimità, ma aveva compensato integralmente le spese del solo giudizio di riassunzione. I ricorrenti hanno quindi impugnato il nuovo decreto con due censure: la prima, per violazione dell'art. 92 c.p.c., deducendo che la compensazione integrale delle spese era stata disposta senza indicare alcuna delle condizioni legali e senza motivazione; la seconda, per violazione dell'art. 4, punto 2, D.M. n. 55/2014, sostenendo che, essendo più parti assistite dallo stesso difensore, il giudice avrebbe dovuto motivare sul mancato aumento del compenso unico per ciascun soggetto oltre il primo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto illegittima la compensazione delle spese del giudizio di riassunzione perché disposta senza adeguata motivazione e senza l'indicazione di soccombenza reciproca, novità della questione o mutamento giurisprudenziale, né di gravi ed eccezionali ragioni. Ha invece escluso che il mancato aumento del compenso per pluralità di parti assistite dallo stesso difensore integri vizio censurabile, poiché la norma tariffaria attribuisce al giudice una facoltà e non un obbligo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato il decreto limitatamente alla compensazione delle spese e ha deciso nel merito, condannando il Ministero a rifondere integralmente le spese del giudizio di riassunzione, liquidate in euro 1.198,50 oltre accessori, e le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 350,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 6 CEDU

    viene richiamato come parametro della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo presupposto.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese richiede una motivazione che dia conto dei presupposti legali; non è legittima una compensazione immotivata.

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato ai fini della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

  • art. 392 c.p.c.

    disciplina la riassunzione davanti al giudice di rinvio dopo cassazione con rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di cassazione, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.

  • art. 111 Cost.

    ragionevole durata del processo

    è utilizzato come fondamento del principio di economia processuale che giustifica la decisione nel merito senza rinvio.

  • art. 4, punto 2, D.M. n. 55/2014

    prevede la possibilità di aumentare il compenso unico in presenza di più soggetti assistiti dallo stesso avvocato, ma tale aumento è facoltativo e non obbligatorio.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite è legittima solo se il giudice indica in modo espresso e adeguato uno dei presupposti previsti dalla legge; una compensazione immotivata è censurabile in cassazione.
  • Nel giudizio di equa riparazione, la regola sulla motivazione della compensazione delle spese si applica con la stessa intensità prevista in generale dall'art. 92 c.p.c.
  • Quando il giudice liquida le spese sulla base di parametri tariffari e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione sul punto e provvedere direttamente nel merito, per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.
  • La previsione tariffaria che consente l'aumento del compenso per la difesa di più parti assistite dallo stesso difensore attribuisce al giudice una facoltà discrezionale e non un obbligo; il mancato esercizio di tale facoltà non è di per sé sindacabile.
  • La parte vittoriosa non può essere gravata, senza specifica giustificazione, del pagamento delle proprie spese processuali in assenza dei presupposti legali della compensazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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