Cassazione Penale, Ordinanza n. 01832/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che la causa di inammissibilità fosse stata determinata senza colpa del ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva definito con esito a lui sfavorevole. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso articolava tre motivi: contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, censura sulla pena inflitta e doglianza sulla confisca del denaro. La Corte di cassazione ha rilevato che tali motivi erano generici e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese con argomentazioni giuridiche ritenute corrette dalla sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente attraverso la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte non rivaluta il merito perché le censure sono generiche e già disattese in appello.
Richiamato implicitamente con riferimento alla confisca del denaro; la censura è stata ritenuta meramente riproduttiva e già affrontata dal giudice di merito.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità, salvo che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo generico censure già dedotte e già vagliate con motivazione congrua dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
- Le doglianze sulle circostanze attenuanti generiche, sulla pena e sulla confisca devono essere sorrette da argomentazioni specifiche e critiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; in difetto, non impongono un nuovo scrutinio di merito in sede di legittimità.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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