Ordinanza n. 51/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: 1) del provvedimento del Settore Patrimonio del Comune di Reggio Calabria prot. -OMISSIS-del 01.08.2025, con il quale è stata respinta “la domanda per la manifestazione di interesse all'acquisto di alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in via -OMISSIS-di Reggio Calabria, acquisita al protocollo comunale n. -OMISSIS-”; 2) nonché, di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali del procedimento comunque lesivi degli interessi del ricorrente ed in particolare il preavviso di rigetto di cui al prot. N. -OMISSIS-del 04.07.2025; -per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati il 2.2.2026: 3) del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 04/12/2025, notificato il 23.01.2026, con cui l’ente diffida il ricorrente a lasciare sgombero da persone e cose, entro 15 giorni dalla ricezione dello stesso, l’alloggio di proprietà comunale sito in Reggio Calabria, Via -OMISSIS--OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di manifestazione di interesse all'acquisto dell'alloggio ERP e successiva diffida comunale di sgombero dell'immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (assegnatario ERP)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Settore Patrimonio del Comune di Reggio Calabria che ha respinto la domanda di manifestazione di interesse all'acquisto dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, unitamente agli atti presupposti e, in particolare, al preavviso di rigetto. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva diffida a lasciare libero, entro quindici giorni, l'alloggio di proprietà comunale. La controversia trae origine da un'assegnazione provvisoria dell'immobile disposta con provvedimento sindacale del 2008. Il testo non espone analiticamente le singole censure di legittimità dedotte, rinviando alla successiva trattazione di merito; in sede cautelare il giudice ha esaminato prioritariamente il periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia sia dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo sia della diffida di sgombero impugnata con motivi aggiunti, nelle more della decisione di merito. Il giudice ha demandato al merito l'esame puntuale delle doglianze, ritenendo tuttavia dirimente, nella fase cautelare, il periculum in mora: la diffida di sgombero era idonea a incidere su beni primari della vita e dagli atti non emergeva chiaramente che il ricorrente disponesse di altra abitazione. È stata inoltre disposta istruttoria, con onere per il Comune e comunque per la parte più diligente di depositare entro 45 giorni la corrispondenza relativa agli adempimenti per la stipulazione del contratto di locazione successivi all'assegnazione provvisoria del 2008 e chiarimenti sulla data di conclusione delle procedure amministrative di recupero dell'immobile. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata accolta in ragione del pregiudizio grave connesso alla diffida di sgombero.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la diffida di sgombero di un alloggio può integrare il periculum in mora quando sia idonea a incidere su beni primari della vita e dagli atti non risulti chiaramente che il destinatario disponga di un'altra abitazione fino alla definizione della controversia.
- Quando l'esame delle censure di legittimità richiede una valutazione approfondita incompatibile con la fase cautelare, il giudice può rinviare tale esame al merito e accordare la tutela provvisoria sulla base della prevalente rilevanza del periculum in mora.
- In una controversia relativa a un'assegnazione provvisoria di un alloggio pubblico e agli adempimenti successivi per la locazione, il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito della corrispondenza intercorsa e di chiarimenti sulla conclusione delle procedure amministrative necessarie, al fine di ricostruire l'iter fattuale e procedimentale.
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