Sentenza del 10/04/2024 n. 465 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento IMU relativo al periodo 2015-2019. Il Comune sosteneva che il trasferimento della proprietà fosse effetto di un negozio fiduciario testamentario (legato fiduciario) disposto dalla de cuius A. P. e quindi che la titolarità e conseguentemente l'obbligo tributario dovessero retroagire all'apertura della successione (2009). Il primo grado aveva invece ritenuto che il trasferimento della proprietà fosse avvenuto con atto notarile del 23/07/2020 (rogito del sig. D. F. a favore della sig.ra M.) e che pertanto l'obbligo IMU sussistesse solo dal 2020; in appello il Comune ha chiesto la conferma degli avvisi, mentre la resistente ha chiesto il rigetto dell'appello.
La decisione
Appello rigettato. La Corte ha confermato la sentenza di primo grado ma con motivazione diversa: ha ritenuto nullo per forma (oralità) il legato fiduciario in quanto i negozi fiduciari che trasferiscono immobili richiedono forma scritta; comunque, ai fini IMU rileva non solo la titolarità ma il possesso: il legatario acquista il possesso solo con la consegna dell'immobile dall'onerato, avvenuta nel rogito del 23/07/2020, per cui la sig.ra M. è soggetto d'imposta IMU solo dal 2020. Spese di giudizio a carico del Comune pari a euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
"la nullità della disposizione testamentaria da qualunque causa dipenda non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione del testatore o dato ad essa volontaria esecuzione"
La Corte riconosce che l'art.590 può sanare la nullità di una disposizione testamentaria se questa è stata successivamente eseguita o confermata dal soggetto che ne conosceva la causa di nullità; tuttavia anche una possibile sanatoria non elimina la necessità del possesso ai fini IMU.
Principio per cui i negozi che hanno per oggetto trasferimenti di immobili richiedono la forma scritta a pena di nullità: il legato orale inerente al trasferimento immobiliare è quindi nullo.
art. 1, comma 2 D.Lgs. 504/1992
"Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli..."
L'IMU ha come presupposto il possesso degli immobili; pertanto la tassazione segue il possesso effettivo e non solo la titolarità formale.
Regola che il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione; la Corte la distingue dalla posizione del legatario, che non acquista automaticamente il possesso.
"deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore"
Il legatario non acquista il possesso automaticamente all'apertura della successione ma deve ottenere la consegna dall'onerato; quindi il possesso (e l'obbligo IMU) decorre dalla effettiva immissione nel possesso.
Massime di principio
- Ai fini IMU conta il possesso reale dell'immobile: anche quando la titolarità formale retroagisca (es. legato testamentario), l'imposta è dovuta da chi possiede l'immobile fino alla effettiva consegna.
- Un legato orale che peri trasferisca immobili è nullo per mancata forma scritta (art.1350 c.c.); tuttavia la nullità può essere sanata dall'esecuzione o conferma successiva ai sensi dell'art.590 c.c., fatto che va valutato caso per caso.
- Il legatario, a differenza dell'erede, non acquisisce automaticamente il possesso: deve richiederne la consegna all'onerato (art.649 c.c.), per cui la titolarità e il possesso possono avere decorrenze diverse rilevanti ai fini tributari.
- Per evitare contestazioni tributarie è importante documentare sia il trasferimento di proprietà (forma scritta, rogito) sia la consegna/possesso degli immobili; la prova del possesso è decisiva per l'imposizione.
- L'ente impositore deve verificare non solo la titolarità sulla carta (testamento, iscrizioni) ma anche la situazione di fatto (possesso, consegna) quando contesta periodi anteriori al rogito.
- In presenza di patti fiduciari o legati testamentari che incidono su immobili, va praticata la forma scritta e/o predisposta idonea documentazione di consegna per chiarire la decorrenza degli obblighi fiscali.
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