Cassazione Penale, Sentenza n. 10339/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi principali: 1) dedotta applicabilita' retroattiva dell'art. 344-bis c.p.p. (improcedibilita' delle impugnazioni per superamento dei termini) perche' considerata norma sostanziale favorevole all'imputato, nonostante i fatti siano anteriori al 10/01/2020; 2) censura della responsabilita' penale per usura, asserendo inattendibilita' e mendacita' delle dichiarazioni delle persone offese e chiedendo riassunzione di prove decisive (esame testimoniale di Lanfranchi Lorenzo e Rocha Padilla Dora), nonche' contestazione della perizia grafologica e dell'attribuzione di taluni contratti alla ricorrente
La decisione
Il ricorso per cassazione e' dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la tesi della retroattivita' poiche' l'art. 344-bis c.p.p., come introdotto dalla legge 27/9/2021 n.134, e' norma processuale limitata ai reati commessi dal 10/01/2020 e la limitazione cronologica e' legittima e coerente con la riforma sulla sospensione della prescrizione; sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilita' per aspecificita', per mancata allegazione e elenco di atti/documenti richiamati e perche' la doglianza riduce a una diversa rivalutazione del merito non sindacabile in cassazione. La decisione ha richiamato che la condanna e' fondata non solo sulle dichiarazioni delle persone offese ma anche su riscontri documentali e perizia grafica, e che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se adeguatamente motivate. Conseguentemente la ricorrente e' condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma come procedurale, applicabile solo ai reati commessi da 10/01/2020; non e' di carattere sostanziale favorevole tale da consentirne l'applicazione retroattiva
Criteri di ammissibilita' del ricorso per cassazione: il ricorso qui e' ritenuto non conforme ai parametri richiesti e pertanto inammissibile
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamata perche' il ricorso e' stato trattato con contraddittorio scritto secondo la disposizione indicata
legge 27 settembre 2021, n. 134
Ha introdotto l'art. 344-bis c.p.p.; la Corte ne sottolinea la modalita' di applicazione graduale limitata temporalmente
Riferimento alla riforma sulla sospensione della prescrizione, usata dalla Corte per giustificare la scelta legislativa di applicazione limitata nel tempo delle nuove disposizioni
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
La difesa aveva invocato la collaborazione della cancelleria per acquisire atti non allegati; la Corte sottolinea che cio' non supplisce all'obbligo di indicare e allegare gli atti nel ricorso
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
Richiamato nei principi: le regole di confronto delle dichiarazioni tra testimoni non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono valere da sole se adeguatamente motivate
Consente la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, applicata per determinare la sanzione pecuniaria equitativa di euro 3.000
artt. 3, 25 e 111 Cost.
Richiamati dalla Corte in relazione alla questione di legittimita' costituzionale della limitazione temporale dell'art. 344-bis; la Corte ritiene che non sussista contrasto con tali principi costituzionali
Massime di principio
- L'art. 344-bis c.p.p. e' stato ritenuto norma processuale dalla Cassazione: non si applica retroattivamente ai reati anteriori al 10/01/2020 salvo diversa espressa previsione
- In cassazione non e' consentito ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti: censure che chiedono una diversa lettura delle prove senza indicare vizi di diritto specifici sono inammissibili
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se motivate in modo penetrante e rigoroso, costituire idoneo fondamento per la condanna anche se non corroborate da altri elementi
- L'omessa allegazione di atti richiamati e la mancata indicazione puntuale dei motivi che renderebbero decisivo l'esame di testimoni comportano l'inammissibilita' dei motivi di cassazione
- La richiesta di acquisizione di atti da parte della cancelleria non sostituisce l'obbligo del ricorrente di indicare e allegare gli elementi costitutivi del proprio gravame in cassazione
- La rinnovazione istruttoria in appello o la richiesta di acquisire nuovi testi e' un rimedio eccezionale: deve essere giustificata e non puo' essere imposta tramite censura generica in cassazione
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