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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29055/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano la conferma parziale da parte della Corte d'appello del decreto di prevenzione e di confisca emanato dal Tribunale di Trapani. Specificamente: i difensori di Gaetano Manno denunciavano travisamento dei fatti e la qualifica imprenditoriale di Manno, sostenendo che ciò escludeva la riconducibilità dei beni a presunti trasferimenti fraudolenti; i difensori di Leonardo Coppola e Marianna Tramonte lamentavano l'inammissibilità dell'appello (pur riconoscendo rapporti fiduciari) e denunciavano errori nella valutazione della pericolosità sociale, nella delimitazione temporale della stessa e nella valutazione della legittima provenienza delle somme utilizzate per la costruzione dell'immobile; Vincenza Filippi (e eredi di Francesco Coppola) contestavano la confisca di libretti e buoni postali costituiti in epoca anteriore alla manifestazione di pericolosità, con versamenti di pensioni e proventi agricoli; gli eredi di Rosalia Renda contestavano la confisca della metà di un libretto nominativo. Tutti deducevano violazioni dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 e, più in generale, errori probatori e di valutazione della motivazione dei giudici di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivi principali: il ricorso per cassazione, nella materia delle misure di prevenzione, è ammesso esclusivamente per violazione di legge (art. 10, co.3, d.lgs. 159/2011) e non consente una rivalutazione dei fatti e delle prove (quindi sono inammissibili doglianze meramente sulla consistenza indiziaria o sulla valutazione della pericolosità). I giudici hanno ritenuto la motivazione del decreto impugnato adeguata e coerente. In particolare: le censure di Manno non si confrontavano con la motivazione della Corte d'appello; il ricorso di Leonardo Coppola è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse quando la posizione processuale era meramente adesiva rispetto all'apparente intestatario; analoghe carenze di confronto motivazionale hanno portato all'inammissibilità dei ricorsi di Filippi e degli Asta. Le parti private sono state condannate al pagamento delle spese e, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00 (equitablemente fissata) oltre alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 10, comma 2 e comma 3; art. 24

    Art. 10 co.3: il ricorso per cassazione nelle misure di prevenzione è limitato a vizio di legge, pertanto la Corte di Cassazione non rivede la valutazione di fatto e delle prove operata dai giudici di merito. Art. 24: disciplina l'onere di provare la lecita provenienza dei beni; i giudici di merito devono valutare la documentazione probatoria, ma le censure sulla valutazione probatoria non sono riesaminabili in cassazione salvo violazione di legge.

  • Codice di procedura penale

    art. 606, lett. e); art. 585, comma 4; art. 616

    Art. 606 lett. e): principio generale sui vizi di motivazione impugnabili; tuttavia, nelle misure di prevenzione la capacità di censurare motivazioni degli atti di merito è ristretta. Art. 585 co.4: l'inammissibilità dei motivi originari si estende ai motivi nuovi proposti in cassazione. Art. 616: prevede l'onere di condanna alle spese per i ricorrenti in caso di inammissibilità.

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e Legge 31 maggio 1965, n. 575

    art. 4 legge n.1423/1956 richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge n.575/1965

    Richiamate come fonti storiche e coordinate del regime delle misure di prevenzione; sottolineano il principio per cui il sindacato di merito in cassazione è limitato.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U., n. 33451/2014 (Repaci); Sez.2, n. 17935/2014 (Tassone); Sez.5, n. 48044/2019 (Di Giacinto)

    Consolidata giurisprudenza secondo cui: in materia di misure di prevenzione la cassazione controlla vincoli di legge e motivazione apparente o inesistente; è inammissibile l'impugnazione di chi ha solo una posizione processuale adesiva rispetto all'apparente intestatario; non è possibile introdurre nuovi motivi per sanare vizi di inammissibilità dei motivi originari.

Massime di principio

  • Nelle misure di prevenzione (confische patrimoniali) la Corte di Cassazione interviene prevalentemente per questioni di diritto: non è luogo per rimettere in discussione le valutazioni probatorie e i fatti accertati dai giudici di merito.
  • Per impugnare con efficacia un provvedimento di confisca, chi contesta deve avere interesse diretto (es. rivendicare la proprietà) e non limitarsi a una posizione processuale meramente adesiva all'apparente intestatario; in caso contrario il ricorso è spesso dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
  • Quando si contesta la provenienza dei fondi (art.24 d.lgs. 159/2011), è cruciale produrre documentazione idonea e cronologicamente pertinente che dimostri l'origine lecita delle somme al momento dell'acquisizione del bene; semplici allegazioni non confrontate con la motivazione di merito risultano insufficienti in cassazione.
  • I ricorsi per cassazione non devono limitarsi a esporre deduzioni contrarie: è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione della Corte d'appello (citando pagine e argomentazioni) per consentire alla Corte di legittimità di valutare eventuali profili di legge.
  • Non è possibile introdurre in cassazione motivi nuovi per rimediare all'inammissibilità dei motivi originari; i motivi nuovi sono estinti dall'inammissibilità che affligge quelli originali.
  • Pratica consigliata: chi vuole impugnare una confisca intestata a terzi deve dimostrare la titolarità reale o fornire prova convincente dell'indipendenza economica e dell'origine lecita dei beni; altrimenti l'impugnazione rischia l'inammissibilità per mancanza di interesse o per carenza di confronto con la motivazione di merito.

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