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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2090/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Andreuccetti, parte civile nel processo penale e poi attore in sede civile, ricorse per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'illecita condotta imputata a Vacca (responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Buggerru) per ritardi e omissioni nell'istruttoria e nel provvedimento sulla domanda di concessione edilizia. In sede penale i giudici d'appello avevano escluso il dolo, assolvendo Vacca; la Cassazione penale annullò la sentenza ai soli effetti civili per omesso esame di elementi probatori relativi a un conflitto d'interessi e rinviò al giudice civile. In seguito la Corte d'Appello civile di Cagliari dichiarò improponibili le domande nei confronti di Vacca perché il soggetto risultava già fallito (fallimento dichiarato dal Tribunale di Cagliari il 14/10/2008) e la domanda doveva essere trattata nel rito fallimentare. Andreuccetti impugnò in cassazione tale decisione.

La decisione

La Corte di Cassazione rigettò il ricorso di Andreuccetti. Ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia violato la designazione del giudice di rinvio operata dalla Suprema Corte: la questione sollevata dalla Corte d'appello riguardava il rito (improponibilità perché soggetto al procedimento fallimentare) e non la competenza in senso proprio. Inoltre la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice abbia rilevato d'ufficio questioni di rito/processuali non soggette al contraddittorio particolare in quanto di esclusiva rilevanza processuale. Ha altresì compensato le spese e disposto l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 323 c.p.

    Norma penale contestata originariamente (abuso d'ufficio). Nel caso i giudici d'appello hanno ritenuto sussistente l'elemento oggettivo ma non il dolo richiesto dalla fattispecie.

  • art. 20 d.P.R. n. 380 del 2001

    Disposizione sul procedimento di rilascio di concessioni edilizie; nel caso era contestata la violazione dei termini procedurali e l'omessa decisione sull'istanza.

  • art. 622 c.p.p.

    Regola la designazione del giudice di rinvio dalla Corte di cassazione; la Corte ha richiamato che la designazione vincola il giudice ad quem salvo che la questione sollevata riguardi il rito e non la competenza sostanziale.

  • artt. 382 e 392 c.p.c.

    Norme del codice di procedura civile richiamate in relazione alle regole di competenza e rito; utilizzate per contestare la decisione della Corte territoriale in tema di improponibilità e competenza.

  • art. 279 c.p.c.

    Richiamato in riferimento ai requisiti di forma e contenuto delle sentenze del collegio; il ricorrente contestava la motivazione e la forma dell'ordinanza impugnata.

  • art. 45 c.p.c.

    Norma sul conflitto di competenza; il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avrebbe dovuto sollevare o indicare il conflitto di competenza, cosa non avvenuta secondo la sua censura.

  • art. 383 c.p.c.

    Norma sulla competenza territoriale e funzionale; richiamata dal ricorrente in tema di attribuzione della controversia al giudice fallimentare.

  • art. 24 legge fallimentare

    Norma che disciplina l'ambito di competenza del giudice fallimentare e l'inclusione delle pretese dovute alla procedura concorsuale; la Corte ha ritenuto che la domanda fosse soggetta al rito fallimentare.

  • art. 101, comma 2 c.p.c.

    Principio del contraddittorio; la Corte ha richiamato che questioni di esclusiva rilevanza processuale rilevate d'ufficio non richiedono sempre un contraddittorio specifico perché non alterano il quadro fattuale della lite.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Norme sul contributo unificato; la Corte ha disposto l'ulteriore versamento a carico del ricorrente ai sensi della disciplina vigente (inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012).

  • art. 1, comma 17 l. n. 228 del 2012

    Disposizione modificativa che ha introdotto l'art.13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 richiamata dalla Corte ai fini dell'applicazione del contributo unificato.

Massime di principio

  • Se una domanda di risarcimento è proposta nei confronti di un soggetto già dichiarato fallito, la controversia può essere soggetta al rito fallimentare: ciò comporta che il giudice ordinario può dichiarare l'improponibilità o la devoluzione della domanda al giudice fallimentare indipendentemente dalla designazione del giudice di rinvio se la questione è di rito e non di competenza sostanziale.
  • La designazione del giudice di rinvio operata dalla Corte di Cassazione vincola il giudice 'ad quem', ma non impedisce a quest'ultimo di qualificare la controversia come soggetta a un rito speciale (es. fallimentare); tale qualificazione riguarda il rito, non la competenza materiale.
  • Il giudice può rilevare d'ufficio questioni di esclusiva rilevanza processuale quando tali questioni non modificano il quadro fattuale e non determinano nuovi sviluppi della lite: in tali casi non è sempre necessario instaurare un contraddittorio supplementare sulle sole questioni processuali.
  • L'annullamento penale della sentenza 'ai soli effetti civili' impone al giudice di rinvio di riesaminare gli aspetti civili indicati dalla Cassazione (es. esame delle prove sul conflitto d'interessi); tuttavia, la successiva vicenda fallimentare del presunto responsabile può incidere sulle modalità e sulla sede in cui far valere il diritto al risarcimento.
  • In presenza di elementi che indicano la possibile esistenza di un conflitto d'interessi o finalità prevaricatrici nella condotta di un pubblico funzionario, il giudice civile chiamato a quantificare il danno deve valutare se tali elementi siano già stati esaminati in sede penale e, se la Cassazione ha rinviato per tali esami, provvedere alla valutazione completa salvo che il rito fallimentare osti alla prosecuzione ordinaria dell'azione.

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