Cassazione Civile, Sentenza n. 2040/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva ritenuto che parte degli accertamenti penali (sentenza penale che aveva accertato il fatto ma dichiarato estinto il reato per prescrizione e aveva pronunciato una condanna generica al risarcimento) producesse giudicato sul "an debeatur" in sede civile; contestava altresì l'inammissibilità di parte delle doglianze ex art. 342 c.p.c., il diniego di istanze istruttorie (CTU e deposizione testimoniale), la valutazione e la quantificazione del danno (artt. 2043, 2697, 1223 c.c.), presunte violazioni del principio di postnumerazione e delle norme di contabilità pubblica (artt. 152,183,184,185 d.lgs. 267/2000 e regolamento provinciale), nonché errori sulla liquidazione di rivalutazione e interessi.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui la sentenza penale che accerta il fatto e, pur estinguendo il reato per prescrizione, pronuncia condanna generica al risarcimento, ha effetto vincolante in sede civile quanto all'accertamento della responsabilità civile (an debeatur), riservando al giudice civile l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del danno e del nesso di causalità giuridica (art. 1223 c.c.). Sono state respinte le censure sull'uso dell'art. 342 c.p.c. e sulla perdita della potestas iudicandi, nonché le doglianze relative all'onere della prova, alle istanze istruttorie e alle contestazioni di contabilità pubblica, ritenute o inammissibili o insufficientemente fondate. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 342 cod.proc.civ.
La Corte ha chiarito che l'inammissibilità di un motivo d'appello può derivare non dalla vaghezza formale ma dall'incapacità di cogliere e confutare la ratio decidendi del giudice di merito; il mero rilievo di inammissibilità non esclude automaticamente che la Corte valuti altri profili, purché la parte ricorrente abbia effettivamente colpito le ragioni decisive.
art. 360, comma 1°, n. 3 e n. 5 cod.proc.civ.
Norme invocate per i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto molte delle censure inammissibili o assorbite e ha richiamato il limite del sindacato in sede di legittimità sulla valutazione dei fatti e delle prove.
art. 115 cod.proc.civ.
Il giudice deve fondare la decisione sulle prove offerte dalle parti; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione di tale principio né un errato spostamento dell'onere della prova da parte del giudice di merito.
art. 2697 cod.civ.
Regola sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato che il giudice avesse attribuito l'onere della prova in modo erroneo; le critiche alla valutazione probatoria sono state considerate una richiesta di riconsiderazione dei fatti, non ammissibile in cassazione.
art. 2043 cod.civ.
Norma dell'illecito aquiliano: la sentenza penale che accerta il fatto lesivo e condanna genericamente al risarcimento produce effetto vincolante sull'esistenza della responsabilità civile, fermo restando che la quantificazione del danno e la verifica del nesso di causalità giuridica spettano al giudice civile.
art. 1223 cod.civ.
La Corte ha distinto tra nesso di causalità materiale (accertato in sede penale come potenzialmente lesivo) e nesso di causalità giuridica tra evento e conseguenze: quest'ultimo deve essere valutato in sede civile per la liquidazione del danno.
art. 1282 cod.civ.
Richiamato in relazione alla produzione di interessi solo sui crediti liquidi ed esigibili; la questione è stata assorbita nella più ampia censura sulla prova del danno e delle date degli esborsi.
artt. 152, 183, 184, 185 d.lgs. n. 267/2000
Norme di contabilità pubblica citate: la Corte ha ritenuto che le eccezioni formali (determine, mandati) non fossero sufficienti a ribaltare la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza del danno, quando la prova complessiva consentiva la conclusione adottata.
art. 1655 cod.civ. (richiamato come art. 1655, comma 50)
Invocata dalla ricorrente sul principio di postnumerazione nell'appalto; la Corte ha ritenuto che la censura non fosse adeguatamente fondata a dimostrare la violazione del principio né che ciò impedisse la valutazione del danno patrimoniale riconosciuto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. nn. 28714/2022, 23960/2022, 8477/2020, 4318/2019, 8477/2020, Sez. Un. nn. 29862/2022, 4315/2020)
varie pronunce citate nel testo
La Corte ha richiamato orientamenti consolidati secondo i quali la sentenza penale con condanna generica vincola il giudice civile sull'an della responsabilità civile, lasciando al giudice civile la prova e la quantificazione del danno; ha inoltre confermato limiti al sindacato in cassazione sulla valutazione probatoria.
Massime di principio
- Quando una sentenza penale, pur dichiarando estinto il reato per prescrizione, accerta il fatto e pronuncia condanna generica al risarcimento, in sede civile opera un giudicato sull'an della responsabilità civile (an debeatur), ma il giudice civile deve comunque accertare l'esistenza, l'entità del danno e il nesso di causalità giuridica per la liquidazione del quantum.
- Se la decisione di merito è fondata su più ragioni autonome, l'impugnazione deve criticare utilmente tutte le singole ragioni: omettere di censurare anche una sola ratio idonea a sorreggere la decisione comporta il rigetto del gravame.
- Le doglianze procedurali (es. art. 342 c.p.c. su inammissibilità) richiedono che la parte colga la vera ratio della decisione; non è sufficiente contestare aspetti formali se non si confuta la motivazione decisiva.
- Le richieste istruttorie rigettate in primo grado devono essere riproposte con precisione nelle conclusioni di appello per non perderne la deducibilità in sede di impugnazione successiva.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione ex novo delle prove: le critiche alla valutazione probatoria sono ammissibili solo se dimostrano un errore di diritto o vizio di motivazione manifesto; il mero dissenso sugli accadimenti concreti non apre la strada al riesame.
- L'assenza di documenti contabili (mandati di pagamento) può incidere sull'onere probatorio, ma non annulla automaticamente la possibilità di provare il danno con altri mezzi; la parte che allega pagamenti o spese deve comunque fornire elementi idonei a provarli.
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