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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17387/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, compreso il diniego della particolare tenuità del fatto e della conversione della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello lamentando l'erronea applicazione della legge penale per la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e per la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. La Corte di cassazione rileva però che tali censure si limitavano a riproporre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una effettiva analisi critica delle ragioni poste a base della decisione impugnata. In particolare, la sentenza d'appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto per la gravità della condotta, per il danno non lieve cagionato e per i precedenti specifici dell'imputato, e aveva negato la conversione della pena detentiva in pecuniaria per le medesime ragioni.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la gravità del fatto, il danno non lieve e i precedenti specifici dell'imputato ne escludono la configurabilità.

  • cod. pen.

    Riferimento generale alla disciplina penale invocata dal ricorrente in tema di particolare tenuità del fatto e conversione della pena.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata quando la condotta abbia determinato un danno non lieve e l'imputato risulti gravato da precedenti specifici.
  • Il diniego di conversione della pena detentiva in pecuniaria è legittimo quando il giudice di merito lo fondi su elementi sintomatici della maggiore gravità del fatto e sulla personalità del reo, purché la motivazione sia congrua.
  • Nel giudizio di legittimità non è sufficiente reiterare questioni già esaminate nei gradi di merito: occorre indicare specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioniPena e commisurazione
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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