Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24260/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata disposto dal Tribunale di sorveglianza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la sua richiesta di liberazione anticipata per le frazioni detentive semestrali comprese tra il 4 maggio 2022 e il 3 maggio 2024. Nel ricorso veniva proposta un'unica doglianza, ma senza individuare specifici vizi del provvedimento: la censura mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito sui presupposti del beneficio penitenziario. La Corte rileva che il Tribunale aveva correttamente considerato il compendio informativo, valorizzando le numerose violazioni del programma trattamentale commesse durante l'espiazione della pena in affidamento in prova, tanto da determinare la revoca del beneficio con efficacia ex tunc. La gravità di tali condotte è stata ritenuta idonea a riflettersi negativamente anche sui semestri contigui oggetto di valutazione. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile perché sostanzialmente diretto a sollecitare un riesame del merito non consentito in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in euro 3.000.

Massime di principio

  • Nel giudizio di sorveglianza sulla liberazione anticipata, il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito dei presupposti del beneficio, se il provvedimento impugnato ha già esaminato in modo non manifestamente illogico il compendio informativo.
  • La valutazione della condotta del detenuto, normalmente riferita a ciascun semestre, può legittimamente estendersi in senso negativo anche ai semestri contigui quando il comportamento sia particolarmente grave.
  • Le violazioni rilevanti del programma trattamentale e la successiva revoca dell'affidamento in prova con efficacia ex tunc possono incidere negativamente sulla concessione della liberazione anticipata anche per periodi temporalmente non coincidenti in modo perfetto con le condotte contestate.
  • Il ricorso privo di specifiche censure al provvedimento impugnato e volto solo a ottenere una rivalutazione del merito è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.